F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 43/C del 09/05/05 RICORSO PER REVOCAZIONE U.S. EXECUTIVE TORINO AVVERSO LE SANZIONI DELL’AMMENDA DI € 2.000,00 AD ESSA SOCIETÀ, LA PENALIZZAZIONE DI UN PUNTO IN CLASSIFICA NELLA STAGIONE 2003/2004 E LA SQUALIFICA FINO AL 26.11.2008 AL CALCIATORE GRAZIATO STEFANO (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque Com. Uff. n. 138 del 19.12.2003)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 43/C del 09/05/05 RICORSO PER REVOCAZIONE U.S. EXECUTIVE TORINO AVVERSO LE SANZIONI DELL’AMMENDA DI € 2.000,00 AD ESSA SOCIETÀ, LA PENALIZZAZIONE DI UN PUNTO IN CLASSIFICA NELLA STAGIONE 2003/2004 E LA SQUALIFICA FINO AL 26.11.2008 AL CALCIATORE GRAZIATO STEFANO (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque Com. Uff. n. 138 del 19.12.2003) L’ U.S. Executive Torino propone ricorso per revocazione avanti la a C.A.F. avverso le sanzioni dell’ammenda di € 2.000,00 ad essa società, la penalizzazione di un punto in classifica nella stagione 2003/2004 e la squalifica fino al 26.11.2008 inflitta al calciatore Graziato Stefano adottate dal Giudice Sportivo presso la Divisione con Com. Uff. n. 138 del 26 novembre 2003. Con atto del 4.12.2003 l’U.S. Executive Torino adiva la Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque che, visti gli atti, rilevato: che la Società Executive Torino che proponeva reclamo avverso le decisioni del Giudice Sportivo in merito alla gara Gordona/Executive Torino del 22.11.2003 pubblicate con Comunicato Ufficiale n. 138 del 26 novembre 2003 e che la stessa aveva inviato i motivi del reclamo tramite raccomandata a.r. in data 4.12.2003, dichiarava inammissibile il reclamo poiché lo stesso, ex art. 32 comma 2 C.G.S., doveva essere proposto entro sette giorni successivi alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale in cui è riportata la decisione del Giudice Sportivo. La Società propone ora ricorso per revocazione alla C.A.F., eccependo che nelle motivazioni del Com. Uff. n. 138 del 26 novembre.2003 veniva travisato il fatto violento, in quanto nelle stesse veniva dichiarato che il calciatore Graziato Stefano colpiva con pugni il direttore di gara, quando dalla querela sporta il 22.11.2003 dall’arbitro Sig. Zennaro emergeva che unico era stato il pugno con cui lo stesso veniva aggredito. Il ricorso è inammissibile. Osserva, infatti, in via preliminare questo Collegio che la procedura di revocazione è accessibile solo quando sia accertato che il caso è riconducibile ad una delle ipotesi elencate nell’art. 35 C.G.S.. Quanto prospettato non rientra in alcuna delle ipotesi previste dal citato art. 35 del Codice di Giustizia Sportiva per poter giustificare il giudizio di revocazione. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione come sopra proposto dalla U.S. Executive Torino di Torino ed ordina l’incameramento della tassa versata.
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