F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 44/C del 12/05/05 APPELLO A.S. MELFI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MELFI/POTENZA DELL’1.5.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C Com. Uff. n. 346/C del 6.5.2005)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 44/C del 12/05/05
APPELLO A.S. MELFI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MELFI/POTENZA DELL’1.5.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C Com. Uff. n. 346/C del 6.5.2005)
Il Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C, con decisione pubblicata in data 3 maggio 2005, infliggeva all’odierna ricorrente, per responsabilità oggettiva, la sanzione della perdita della gara Melfi/Potenza, con il punteggio di 0-3 (analoga sanzione veniva inflitta al Potenza) in quanto, a seguito del comportamento violento dei sostenitori delle due società,
“era divenuto impossibile il controllo ed il contrasto della violenza in atto e vi era concreto pericolo di più gravi conseguenze per tutti i tesserati impegnati nella gara, l’arbitro ed i suoi assistenti, gli spettatori e le forze di polizia”, tanto che il direttore di gara decideva (in modo “corretto ed adeguato”) di sospendere la gara ed in applicazione dell’art. 12 C.G.S..
Avverso questa decisione il Melfi proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare, con una serie di motivi in fatto ed in diritto, richiedendo “la revoca della sanzione inflitta alla società, sancendo la vittoria a tavolino, in suo favore, della gara in questione”.
La Commissione Disciplinare rigettava il ricorso, evidenziando che “nella fattispecie in esame, anche per l’applicazione delle nuove norme in materia di tutela dell’ordine pubblico, in occasione delle gare, assume particolare valenza ai fini della valutazione dei fatti e della conseguente individuazione della responsabilità, la relazione del responsabile del servizio preposto all’ordine pubblico, titolare del potere di richiedere al direttore di gara la sospensione della partita.
In tale sede, il Questore aggiunto, Di Munno, ha motivato la sua decisione con la constatata impossibilità di ripristinare l’ordine pubblico “continuando i tumulti negli spalti e di lanci di oggetti contundenti, nonché per il tentativo di invasione di campo, attraverso il cancello abbattuto”.
Per la Commissione Disciplinare, dunque, lo sfondamento del cancello, da parte dei tifosi del Potenza...” non è stato l’unico motivo all’origine della richiesta di sospensione, bensì una delle concause, ovvero la circostanza aggravante di una situazione di ordine pubblico già compromesso dagli scontri tra i tifosi sugli spalti, caratterizzati dal reciproco lancio di oggetti contundenti.
Resta, pertanto, accertata una concorrente responsabilità dei sostenitori del Melfi negli eventi che hanno portato alla sospensione della partita ed in tale ottica, la sanzione della perdita della gara appare equa e proporzionata alla medesima sanzione inflitta alla società Potenza. È, del resto, evidente che la maggiore responsabilità dei sostenitori del Potenza, negli eventi in esame, è stata correttamente valutata e conseguentemente, sanzionata, con maggiore severità dal Giudice Sportivo”.
Avverso la predetta decisione della Commissione Disciplinare, la società Melfi proponeva ricorso alla C.A.F..
Dopo un’analisi della motivazione della Commissione Disciplinare, la ricorrente sostiene che quella Commissione “non ha assolutamente valutato il contenuto del comunicato stampa trasmesso dalla Prefettura di Potenza il 3.5.2005, che provenendo anch’esso, oltre che dal Prefetto, anche dallo stesso dr. Di Munno, dal maggiore Zolli, dal capitano Simoniello dei Carabinieri e dal maggiore Veneziano della Guardia di Finanza, tutti presenti allo stadio, che ha valenza, se ci è consentito, assolutamente maggiore della relazione dello stesso dr. Di Munno, redatta evidentemente nella concitazione del momento e in uno stato di particolare agitazione in seguito al vertiginoso accavallarsi degli eventi”.
All’odierna riunione le parti presenti concludevano come da separato verbale. L’appello è infondato e non può essere accolto.
La motivazione dell’impugnata decisione è, infatti, condivisibile e deve intendersi qui riportata.
I motivi di appello non inficiano questa conclusione.
Gli argomenti, contenuti nel ricorso, non sono convincenti e non possono essere condivisi, per due ordini di considerazioni, sostanzialmente, dello stesso tipo.
“La relazione inerente la sospensione dell’incontro” che ci occupa, in data 1.5.2005, del Vice Questore Di Munno (v. foglio 29) fornisce un quadro inequivoco di quanto è accaduto, durante la gara ed è stata, puntualmente, ripresa e valutata dalla Commissione Disciplinare nella motivazione della sua decisione.
Il Vice Questore Di Munno è un valente funzionario, sicuramente, istituzionalmente, abituato a reggere ben altri livelli di tensione rispetto a quelli connessi ad una gara di calcio. Parlare, dunque, di sua “concitazione” e “agitazione” è, una semplice congettura,
sprovvista di seri elementi di riscontro.
Sempre di congettura non può, poi, non parlarsi, di fronte all’affermazione difensiva, basata sul fatto che il Prefetto, “dopo avere letto la relazione del dr. Di Munno”, ha ritenuto dui convocare una riunione (conclusasi con il predetto comunicato stampa) “avvertendo il disagio ed il disappunto di avere colto nella relazione del dr. Di Munno, una ricostruzione dei fatti non aderente alla realtà”.
Sul punto, è sufficiente osservare che è lo stesso testo del comunicato stampa a non manifestare la minima critica all’operato del dr. Di Munno e a confermare che “dalle testimonianze dei funzionari e degli ufficiali presenti in campo è emerso (tra l’altro) che “a chiedere all’arbitro la definitiva interruzione della partita è stato il timore di incidenti gravi fra le opposte tifoserie, considerato che, al momento della decisione, erano ancora presenti sugli spalti “supporters potentini”.
Come si vede, le risultanze del comunicato stampa sono, sostanzialmente, conformi a quelle della citata “relazione inerente la sospensione dell’incontro” a firma del dr. Di Munno.
La circostanza che il predetto comunicato stampa “non era in possesso della Commissione Disciplinare” al momento della sua decisione, va considerato, per quanto fin qui detto, elemento di carattere neutro e ininfluente ai fini della decisione.
La decisione della Commissione Disciplinare, deve, pertanto essere confermata, con l’incameramento della relativa tassa.
Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla A.S. Melfi di
Melfi (Potenza) e dispone l’incameramento della tassa versata.
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