F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 45/C del 16/05/05 APPELLO A.C. HORATIANA VENOSA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA HORATIANA VENOSA/IRSINESE DEL 6.1.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata Com. Uff. n. 63 del 16.2.2005)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 45/C del 16/05/05 APPELLO A.C. HORATIANA VENOSA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA HORATIANA VENOSA/IRSINESE DEL 6.1.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata Com. Uff. n. 63 del 16.2.2005) La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata accoglieva il ricorso proposto dalla U.S. Irsinese ritenendo irregolare per la squalifica non scontata la posizione del calciatore Caselle Antonio nella gara del 6.1.2005 tra l’Horatiana e la Irsinese e infliggeva all’Horatiana la perdita della gara per 0 a 3 . L’Horatiana preannunciava appello chiedendo la relativa documentazione, ma dopo la ricezione degli atti richiesti non inviava le motivazioni dell’appello con conseguente inammissibilità del gravame ai sensi dell’art. 33,comma 2, C.G.S.. Pertanto l’appello non può che essere dichiarato inammissibile. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l’appello come sopra proposto dalla A.C. Horatiana Venosa di Venosa (Potenza), ai sensi dell’art. 33 comma 2 C.G.S., per omesso invio delle motivazioni dopo la ricezione della richiesta copia degli atti ufficiali ed ordina l’incameramento della tassa reclamo.
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