F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 45/C del 16/05/05 APPELLO POL. PRO COLLEGNO COLLEGNESE AVVERSO LA DECLARATORIA D’INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO IN MERITO ALLA GARA PRO COLLEGNO/CASCINE VICA DEL 23.4.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta Com. Uff. n. 44 del 05.05.2005)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 45/C del 16/05/05
APPELLO POL. PRO COLLEGNO COLLEGNESE AVVERSO LA DECLARATORIA D’INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO IN MERITO ALLA GARA PRO COLLEGNO/CASCINE VICA DEL 23.4.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta Com. Uff. n. 44 del 05.05.2005)
La Pol. Pro Collegno Collegnese ha presentato reclamo avverso la declaratoria di inammissibilità del reclamo in merito alla gara Pro Collegno/Cascine Vita del 23.4.2005, come da delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte-Valle d’Aosta Comunicato Ufficiale n. 44 del 5 maggio 2005.
La Commissione d’Appello Federale respinge il reclamo in quanto è corretta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso deliberata dalla Commissione Disciplinare, perché tale reclamo era pervenuto in data 28.4.2005 e quindi oltre il termine delle ore 12 del secondo giorno successivo dalla data di effettuazione della gara con contestuale non avvenuto invio “...via telefax o altro mezzo idoneo...” come disposto dal Com. Uff. vigente nel caso di “abbreviazione dei termini procedurali” sempre nel predetto termine di copia alla controparte.
Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla Pol. Pro
Collegno Collegnese di Collegno (Torino), e dispone l’incameramento della tassa versata.
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