F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 45/C del 16/05/05 APPELLO POL. BIENATE MAGNAGO CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA POL. BIENATE MAGNAGO CALCIO/UNIONE CALCISTICA CAIRATE DEL 20.04.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia Com. Uff. n. 42/Bis del 10.05.2005)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 45/C del 16/05/05
APPELLO POL. BIENATE MAGNAGO CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA POL. BIENATE MAGNAGO CALCIO/UNIONE CALCISTICA CAIRATE DEL
20.04.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale
Lombardia Com. Uff. n. 42/Bis del 10.05.2005)
Con la decisione impugnata, la competente Commissione Disciplinare, rigettando il reclamo dell’odierna istante, confermava ai suoi danni la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe per 0-3, inflitta d’ufficio (il reclamo della controparte Cairate risultava irricevibile per tardività) dal Giudice Sportivo, non avendo mantenuto sul terreno di gioco per l’intera durata della gara un calciatore nato nel 1985.
La decisione di secondo grado è avversata dalla Bienate Magnago sotto i seguenti profili:
1) mancata declaratoria dell’inammissibilità del reclamo proposto in primo grado dall’odierna controparte per intervenuta violazione di disposizioni del Comitato Regionale, con relativa mancata rilevazione della preclusione per il Giudice Sportivo di pronunziarsi d’ufficio;
2) violazione delle previsioni di cui all’art. 12 C.G.S. da parte del Giudice di appello, avendo la Commissione Disciplinare omesso ingiustamente di rappresentare la situazione di fatto venutasi a creare in occasione del descritto incontro di calcio e non avendo ravvisato, del pari, l’assoluta perizia e buona fede tenuta dall’odierna reclamante in tale delicata vicenda. In particolare, la Commissione Disciplinare avrebbe omesso di valutare concretamente l’eventuale influenza negativa della condotta della reclamante sul regolare andamento della gara;
3) violazione delle previsioni di cui all’art. 67 delle N.O.I.F.: la partita non si sarebbe dovuta disputare vista l’assenza ingiustificata dell’arbitro, protrattasi ben oltre il termine regolamentare.
Il reclamo non può essere accolto.
È pacifico e incontestabile che la reclamante non abbia tenuto sul terreno di giuoco per l’intera durata della gara un calciatore nato nel 1985, e che quindi abbia violato specifiche prescrizioni valenti per l’ordinamento federale.
Né possono incidere, al riguardo, anche ai fini dell’individuazione della sanzione applicabile, dato il chiaro e combinato disposto degli artt. 12, comma 5, C.G.S. e 34-bis N.O.I.F., del tutto ipotetiche considerazioni circa la concreta influenza o meno di tale circostanza sulla regolarità della gara e quindi circa la durata temporale di siffatta situazione di violazione delle prescrizioni federali.
Tale decisivo elemento, acquisito formalmente dal Giudice Sportivo, ha portato il medesimo ad agire d’ufficio ai sensi dell’art. 24, comma 5, lett. a), C.G.S., senza dunque che possa attribuirsi fondato rilievo, in senso contrario, alla tardività del reclamo originariamente proposto dalla controparte Cairate.
Quanto all’ultimo aspetto dedotto dalla reclamante, in disparte evidenti questioni che potrebbero emergere circa l’interesse a dedurlo, è sufficiente, in effetti, evidenziare che ai sensi dell’art. 67, comma 6, N.O.I.F., spetta comunque all’arbitro designato, giunto in ritardo sul campo e disponibile per dirigere la gara che non ha avuto ancora inizio, la direzione della stessa.
Per il complesso delle sopraindicate considerazioni, la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla Polisportiva Bienate Magnago Calcio di Magnago (Milano) e dispone l’incameramento della tassa versata.
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