F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 45/C del 16/05/05 APPELLO A.C. MARTELLAGO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI N. 9 PUNTI IN CLASSIFICA NEL CAMPIONATO DI ECCELLENZA 2004/2005 INFLITTALE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE VENETO PER RESPONSABILITÀ DIRETTA, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 40 N.O.I.F. E 1, 1° COMMA E 12, 5° COMMA SUB A) C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto Com. Uff. n. 35 del 16.2.2005)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 45/C del 16/05/05 APPELLO A.C. MARTELLAGO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI N. 9 PUNTI IN CLASSIFICA NEL CAMPIONATO DI ECCELLENZA 2004/2005 INFLITTALE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE VENETO PER RESPONSABILITÀ DIRETTA, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 40 N.O.I.F. E 1, 1° COMMA E 12, 5° COMMA SUB A) C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto Com. Uff. n. 35 del 16.2.2005) Con atto del 12.1.2005 il Presidente del Comitato Regionale Veneto ha deferito avanti alla Commissione Disciplinare presso il medesimo Comitato la società A.C. Martellago ed il suo legale rappresentante per aver impiegato in ben nove gare del Campionato di Eccellenza 2004/2005 diversi calciatori in posizione irregolare ai fini del tesseramento, in particolare n. 5 calciatori stranieri extra-comunitari, che non hanno mai ottenuto il tesseramento federale, e n. 1 calciatore italiano, la cui richiesta di tesseramento è stata respinta dal Comitato Regionale Veneto in quanto già tesserato per altra società. Stante il già intervenuto integrale decorso del termine per la richiesta di applicazione della punizione sportiva della perdita delle gare suddette con il punteggio di 0 a 3, il Presidente del Comitato Regionale Veneto ha richiesto pertanto con il proprio atto di deferimento l’irrogazione a carico della società deferita della sanzione di un punto di penalizzazione in classifica per ognuna delle summenzionate gare, per un totale di nove punti. Con delibera pubblicata sul C.U. n. 35 del 16 febbraio 2005 l’adita Commissione Disciplinare, preso atto della certezza in ordine alle violazioni contestate alla società deferita, così come emergenti dalle risultanze documentali e dalla mancata contestazione delle stesse da parte del legale rappresentante della stessa società; atteso che effettivamente l’A.C. Martellago ha utilizzato calciatori in posizione di tesseramento irregolare in ben nove consecutive gare di campionato, dal 19.9 al 14.11.04; rilevata l’impossibilità di irrogare alla società la sanzione sportiva della perdita di tali gare con il punteggio di 0 a 3 per l’intervenuto decorso del termine di cui all’art. 25, comma 5, C.G.S.; considerato che la sanzione più appropriata da infliggere alla società, chiamata a rispondere delle violazioni ascrittele a titolo di responsabilità diretta ex art. 2, comma 4, C.G.S., appare quella prevista dall’art. 12, comma 8, C.G.S., che disciplina una fattispecie in tutto e per tutto equiparabile a quella de qua, ha inflitto all’U.S. Martellago la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica per ciascuna delle gare alle quali la società ha fatto partecipare calciatori in posizione di tesseramento irregolare, vale a dire complessivamente nove punti. In relazione alla violazione dei generali doveri di comportamento sanciti dall’art. 1, comma 1, C.G.S., ha poi inflitto alla società deferita la sanzione dell’ammenda di € 500,00. Infine, ha assolto il legale rappresentante della società, perché persona diversa da quella che rivestiva tale carica all’epoca dei fatti contestati. Con comunicazione telegrafica del 18.2.2005 l’A.C. Martellago ha preannunciato di voler interporre reclamo avverso la suddetta delibera avanti a questa Commissione d’Appello Federale, richiedendo copia degli atti del procedimento. Con successivo atto del 20.2.2005 ha poi formulato i propri motivi di gravame, che si sostanziano fondamentalmente, nella pretesa inammissibilità del formulato deferimento per decorso del termine di cui all’art. 25, comma 5, C.G.S., nonché nella pretesa inapplicabilità analogica alla fattispecie della sanzione prevista dall’art. 12, comma 8, C.G.S.. Questa Commissione d’Appello reputa che il proposto appello non possa trovare accoglimento. Quanto al primo motivo di gravame, risulta assolutamente chiaro fin dall’atto originario di deferimento che lo stesso nella fattispecie non sia stato effettuato a norma dell’art. 25, comma 5, C.G.S., essendo il termine ivi previsto già integralmente decorso, ma ai fini di punire la condotta antiregolamentare posta in essere dall’A.C. Martellago con una sanzione diversa da quelle della perdita delle gare summenzionate con il punteggio di 0 a 3. D’altro canto, a fronte delle indubitabili, gravi e reiterate infrazioni alle norme regolamentari compiute dalla società appellante, sarebbe apparso contrario a qualsiasi più elementare principio di giustizia sostanziale non deferire la stessa per decorso del termine suddetto, di fatto tollerando tale antigiuridico comportamento. È del tutto ovvio, infatti, che l’impossibilità di deferimento per violazione di una determinata norma federale, non possa estendersi ad altre fattispecie, per le quali a contrario non sia ancora decorso alcun termine preclusivo. Di conseguenza, il deferimento operato dal Presidente del Comitato Regionale Veneto appare a questa Commissione del tutto legittimo ed ammissibile, dandosi nello stesso conto del fatto che esso non avviene a norma dell’art. 25, comma 5. C.G.S. Cosicché, ferma restando l’intangibilità dei risultati ottenuti sul campo dall’A.C. Martallego, per difetto di tempestivo reclamo da parte delle società avversarie e di deferimento ex art. 25, comma 5. C.G.S., ciò non significa che la società responsabile delle menzionate irregolarità non possa essere sanzionata a diverso titolo per la commissione delle stesse. In tale ottica, infondato è pure il secondo dei formulati motivi di gravame, considerato che la sanzione prevista dall’art. 12, comma 8, C.G.S., appare pienamente applicabile alla fattispecie, così come già in precedenza sancito da questa Commissione d’Appello Federale, per analogia e sostanziale sovrapponibilità della fattispecie prevista dalla norma con quella per cui è giudizio. Infatti, nessuna sostanziale differenza può ravvisarsi fra la fattispecie letteralmente indicata dalla norma (utilizzo di calciatori per i quali successivamente la F.I.G.C. abbia revocato il tesseramento per irregolarità imputabile alla società) e quella de qua, apparendo anzi quest’ultima, come anche ha sottolineato la Commissione Disciplinare, addirittura più grave della prima. La sanzione della penalizzazione di un punto in classifica per ogni gara appare quindi non solo applicabile alla fattispecie dell’utilizzo di calciatori ab origine in posizione irregolare di tesseramento, ma anche adeguata e proporzionata alla gravità dell’infrazione regolamentare posta in essere dalla società deferita. Non resta che concludere, dunque, che bene ha fatto la Commissione Disciplinare, peraltro sulla scorta della giurisprudenza di questa C.A.F., a reputare sanzionabile, ex art.12, comma 8, C.G.S., la condotta tenuta dall’U.S. Martellago con la penalizzazione di un punto in classifica per ogni gara alla quale ha fatto partecipare calciatori in posizione di tesseramento irregolare, per responsabilità diretta della società stessa Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dalla A.C. Martellago di Martellago (Venezia) e dispone l’incameramento della tassa versata.
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