F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 45/C del 16/05/05 APPELLO U.S. CITTÀ DI PALERMO AVVERSO LE SANZIONI DELL’AMMENDA DI € 10.000,00 ALLA RECLAMANTE E DELL’INIBIZIONE PER GG. 30 AL SIG. FOSCHI RINO, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, RISPETTIVAMENTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 2 COMMA 4 C.G.S. E ARTT. 3 COMMA 1 E 1 COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti Com. Uff. n. 328 del 4.5.2005)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 45/C del 16/05/05 APPELLO U.S. CITTÀ DI PALERMO AVVERSO LE SANZIONI DELL’AMMENDA DI € 10.000,00 ALLA RECLAMANTE E DELL’INIBIZIONE PER GG. 30 AL SIG. FOSCHI RINO, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, RISPETTIVAMENTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 2 COMMA 4 C.G.S. E ARTT. 3 COMMA 1 E 1 COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti Com. Uff. n. 328 del 4.5.2005) Il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti il Sig. Rino Foschi, dirigente della Soc. Palermo per violazione dell’art. 3, comma 1 e dell’art. 1, comma 1 C.G.S., per avere espresso, in relazione alla gara Sampdoria/Palermo del 16.4.2005, nel corso di dichiarazioni rese ad organi di informazione (“Il Corriere dello Sport”, “La Gazzetta dello Sport”, “La Repubblica”) nonché ad emittenti televisive (“RAI Sabato Sprint”) giudizi lesivi della reputazione di persone ed organismi operanti nell’ambito federale e per aver violato i principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, cui sono tenuti tutti i tesserati della F.I.G.C. in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva. Con lo stesso provvedimento deferiva anche la Soc. Palermo ai sensi dell’art. 2 comma 4 C.G.S. per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio tesserato. La Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti infliggeva al Foschi la sanzione dell’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la Società in ambito federale per la durata di 30 giorni, nonché alla Soc. Palermo la sanzione dell’ammenda di euro 10.000,00. Ricorrevano avanti alla Commissione d’Appello Federale il Foschi ed il Palermo e, fermo restando la riconosciuta erroneità del comportamento, sottolineavano: le scuse effettuate dal Foschi nello immediato dopo gara, per il comportamento avuto “a caldo”; nonché quelle effettuate, nel giorno successivo, in conferenza stampa, alla presenza di giornalisti della carta stampata, di radio e di televisioni, con invito peraltro tutti a non prendere esempio dal proprio comportamento. Minore gravità delle dichiarazioni del Foschi rispetto a quelle rilasciate non a caldo (come appunto quelle del Foschi) ma da chi tende razionalmente, e a freddo e quindi non emotivamente, ad insinuare il dubbio sulla regolarità delle gare, sulla imparzialità dei direttori di gara e sulla correttezza dello svolgimento dei campionati, casi nei quali erano state adottate sanzioni più miti rispetto a quelle inflitte nel caso in esame. L’appello è infondato e va pertanto respinto. È evidente che, nel caso in questione, le espressioni utilizzate dal Foschi, tenuto conto del contenuto letterale e valutate nel loro complesso nonché nel contesto di riferimento, travalicano ogni lecito diritto di critica, in quanto si risolvono in giudizi lesivi della reputazione di persone operanti nell’ambito federale ex art. 3 comma 1 C.G.S.: né lo stato d’animo, anche di grandissima amarezza, come osservato dal Giudice di primo grado, può giustificare accuse comunque offensive e dispregiative e che mettono in dubbio le capacità tecniche e professionali della terna arbitrale. Di alcuna valenza giuridica, perché al di fuori di qualsiasi ordinamento, anche di quello sportivo, il rilievo procedurale sollevato dal Palermo circa la lesione del proprio diritto di difesa, avendo la Commissione Disciplinare sanzionato con una pena più grave di quella richiesta dall’accusa il comportamento del Foschi: senza far ulteriormente interloquire la difesa su questa sua decisione! Equa ed equilibrata risulta poi la sanzione comminata dal Giudice di I° grado, attesa l’estrema gravità del fatto e delle dichiarazioni e tenuto anche conto (pur nel sostanzioso apprezzamento del comportamento tenuto dal deferito che ha più volte ribadito pubblicamente le proprie scuse) del ruolo di responsabilità del Foschi in ambito societario. Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall’ U.S. Città di Palermo di Palermo e dispone l’incameramento della tassa versata.
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