F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 45/C del 16/05/05 APPELLO NEPI PAOLUCCI BIANCALANA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE ALBANI STEFANO FINO AL 30.6.2008 ED AL CALCIATORE LONGARINI EMANUELE FINO AL 31.3.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio Com. Uff. n. 79 del 24.3.2005)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 45/C del 16/05/05 APPELLO NEPI PAOLUCCI BIANCALANA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE ALBANI STEFANO FINO AL 30.6.2008 ED AL CALCIATORE LONGARINI EMANUELE FINO AL 31.3.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio Com. Uff. n. 79 del 24.3.2005) Con la decisione impugnata, la competente Commissione Disciplinare, in ordine al comportamento assai riprovevole tenuto da alcuni tesserati della società reclamante in occasione della gara in oggetto (dagli atti ufficiali risultava, in maniera circostanziata, che il calciatore Albani Stefano, alla notifica del provvedimento di espulsione, dopo essersi posto testa a testa con l’arbitro, colpiva il medesimo con una forte manata alla nuca, corredando il gesto violento con ingiurie e minacce gravi, che reiterava peraltro al termine della gara dopo aver atteso a lungo l’arbitro all’uscita dagli spogliatoi e che il calciatore Longarini Emanuele avvicinava, al termine della gara, l’arbitro stesso con il pallone in mano, che gli sferrava contro con un forte calcio colpendolo ad un fianco e provocandogli forte dolore, non mancando anch’egli, poi, di insultare e minacciare il direttore di gara), deliberava l’inammissibilità del reclamo del massaggiatore Raffaele Ferma, in quanto al di sotto del minimo reclamabile, mentre in relazione ai sopradescritti tesserati disponeva la reiezione del reclamo dell’Albani (conferma della squalifica inflitta dal Giudice Sportivo fino al 30 giugno 2008) e l’aggravamento, in via di reformatio in peius, della squalifica inflitta al Longarini (aumentata di un anno, fino al 31 marzo 2007). Con il reclamo in trattazione, la società di appartenenza dei tesserati, che oltre a gravarsi avverso le determinazioni del Giudice Sportivo di primo grado dinanzi alla Commissione Disciplinare aveva altresì proposto esposto all’Ufficio Indagini al fine di verificare la correttezza del comportamento dell’arbitro (con relativa richiesta formulata, e verbalizzata, dinanzi all’Organo di seconde cure di sospensione della decisione e di rinvio per poter permettere all’Ufficio Indagini di portare a termine l’attività istruttoria), deduce vizi procedurali in relazione, particolarmente, all’art. 30, comma 5, C.G.S., ed in ogni caso l’insussistenza dei presupposti per l’inflizione di siffatte sanzioni, comunque illogiche e sproporzionate, ed ancor più, nel caso del Longarini, per l’aggravamento della sanzione inflitta in primo grado. La Polisportiva sopra menzionata ha, altresì, rinnovato la richiesta di ulteriori accertamenti istruttori da parte dell’Ufficio federale inquirente. Il reclamo può essere accolto solo in parte, nei limiti che seguono. Non risulta, anzitutto, che il dedotto vizio procedurale abbia impedito agli interessati, seppur potenzialmente, di formulare i propri motivi di difesa, anche se l’Organo di secondo grado ha ritenuto di non dover dare seguito all’istanza di sospensione e rinvio formulata dalla reclamante, né la Commissione abbisogna, comunque, di ulteriori elementi istruttori da acquisire a cura dell’Ufficio Indagini. Per il resto, nei limiti della sindacabilità della vertenza nel merito, considerato che questa Commissione d’Appello si trova a giudicare in terzo grado di giudizio, occorre rilevare che i principi di congruità e proporzionalità delle sanzioni, pur da rapportarsi queste, in effetti, a reiterati comportamenti gravissimi, violenti, ingiuriosi e minacciosi, vogliono che si riduca lievemente l’entità delle pene da infliggersi, senza che, nel caso del Longarini, appaiono effettivamente sussistere i presupposti per aggravare la pena inflitta nel primo grado di giudizio. Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell’appello come sopra proposto dalla Pol. Nepi Paolucci Biancalana di Nepi (Viterbo), riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Longarini Emanuele a quella originariamente inflitta dal Giudice Sportivo fino al 31.3.2006 e quella inflitta al calciatore Albani Stefano fissandola al 31.12.2007 e dispone la restituzione della tassa versata.
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