F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 45/C del 16/05/05 APPELLO A.C. REAL SALA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA REAL SALA/S. GAETANO PIANESI DEL 19.12.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania Com. Uff. n. 81 del 7.4.2005)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 45/C del 16/05/05 APPELLO A.C. REAL SALA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA REAL SALA/S. GAETANO PIANESI DEL 19.12.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania Com. Uff. n. 81 del 7.4.2005) Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Campania, con delibera pubblicata nel C.U. n. 55 del 23 dicembre 2004, infliggeva alla A.C. Real Sala la sanzione sportiva della gara della gara Real Sala/S. Gaetano Pianesi del 19.12.2004 con il punteggio di 0-3 nonché l’ammenda alla predetta società di euro 544,00, l’inibizione a svolgere ogni attività ai dirigenti Senerchia Francesco e Raffaele Bilotti rispettivamente fino al 19.8.2005 e 19.12.2007, nonchè la squalifica ai calciatori Brunetto Vincenzo fino al 10.6.2008, Grassi Luigi fino al 19.12.2007, Sorrentino Walter fino al 19.8.2007 e De Pisapia Nicola fino al 19.2.2007. Al 47° del primo tempo l’arbitro era stato infatti costretto a sospendere definitivamente l’incontro in quanto, a seguito di alcune sue decisioni, era stato colpito da vari tesserati appartenenti alla Società ospitante con pugni e schiaffi nonché, attinto da sputi. Avverso tale delibera la A.C. Real Sala proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania che con delibera del 07.04.2005 confermava le decisioni del Giudice Sportivo in ordine alla sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3 a carico della società Real Sala nonché in ordine alle inibizioni a carico dei tesserati Senerchia Francesco e Bilotti Raffaele e, accogliendo parzialmente il reclamo riduceva l’ammenda alla predetta società ad euro 300,00 e le squalifiche ai calciatori Brunetto Vincenzo fino al 30.06.2007 e Grassi Luigi fino al 31.12.2006. Con ricorso ritualmente presentato a questa Commissione d’Appello Federale la A.C. Real Sala ha impugnato la delibera della Commissione Disciplinare. Assume la società ricorrente che i fatti si sarebbero in realtà svolti diversamente da quanto riferito nel referto arbitrale e chiede conseguentemente la ripetizione della partita e in subordine, una riduzione delle sanzioni inflitte. Premesso quanto sopra, appare evidente che nel caso di specie il ricorso proposto non può sfuggire ad una declaratoria di inammissibilità. È noto, infatti, che le censure di merito alla impugnata decisione non possono essere fatte valere in questa sede, posto che, l’articolo 33 n. 1 del Codice di Giustizia Sportiva non consente a questa Commissione d’Appello Federale di prendere in esame quanto lamentato in punto di fatto. Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con l’incameramento della relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l’appello come sopra proposto dall’A.C. Real Sala di Cava de’ Tirreni (Salerno), ai sensi dell’art. 33, comma 1, C.G.S., e dispone l’incameramento della tassa versata.
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