F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 45/C del 16/05/05 APPELLO A.S.D. ROCCALUMERA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA LIPARI/ROCCALUMERA DEL 27.2.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia Com. Uff. n. 69 del 14.4.2005)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 45/C del 16/05/05
APPELLO A.S.D. ROCCALUMERA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA LIPARI/ROCCALUMERA DEL 27.2.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia Com. Uff. n. 69 del 14.4.2005)
Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Sicilia accogliendo il ricorso della A.S.D. Roccalumera disponeva la ripetizione della gara C.S. Lipari/A.S.D. Roccalumera del 27.2.2005 che non si era effettuata a causa della mancata presentazione della squadra ospite. I calciatori della Roccalumera infatti, recatisi al porto di Milazzo per partire con l’aliscafo delle ore 12,15, avevano ricevuto notizia da un funzionario dell’ Agenzia Siremar che le avverse condizioni del mare non consentivano la partenza dell’aliscafo. Si erano quindi allontanati unitamente al direttore di gara in partenza con lo stesso mezzo, venendo successivamente a conoscenza che l’aliscafo delle ore 12,15 era invece partito regolarmente.
Il reclamo proposto contro tale decisione dalla C.S.Lipari veniva accolto dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia (C.U. n. 69 del 13 aprile 2005) che deliberava di annullare la decisione impugnata e infliggere alla Roccalumera la sanzione sportiva della perdita della gara C.S. Lipari/Roccalumera del 27.2.2005 con il punteggio di 3 a 0.
Avverso tale decisione ha proposto appello a questa Commissione d’Appello Federale la A.S.D. Roccalumera invocando, sostanzialmente, la sussistenza, nel caso di specie, di una causa di forza maggiore e chiedendo, conseguentemente, la ripetizione della partita.
Il ricorso è inammissibile.
L’art. 55 delle N.O.I.F. preclude, infatti, la possibilità che questa Commissione d’Appello Federale possa ritenere la sussistenza di una causa di forza maggiore fatto questo, di esclusiva competenza del Giudice Sportivo in prima istanza e della Commissione Disciplinare in seconda ed ultima istanza.
Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con incameramento della relativa tassa.
Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l’appello come sopra proposto dall’A.S.D. Roccalumera (Messina), ai sensi dell’art. 55 comma 2 N.O.I.F e dispone l’incameramento della tassa versata
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