F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 46/C del 23/05/05 APPELLO A.C.D. VIGOLO MARCHESE AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 31.10.2005 INFLITTA AL SIG. CORCAGNANI GIORGIO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna Com. Uff. n. 38 del 28.4.2005)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 46/C del 23/05/05
APPELLO A.C.D. VIGOLO MARCHESE AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 31.10.2005 INFLITTA AL SIG. CORCAGNANI GIORGIO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna Com. Uff. n. 38 del 28.4.2005)
L’Associazione Calcio Dilettantistica “Vigolo Marchese” ha proposto reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia-Romagna di cui al C.U. n. 35 del 28 aprile 2005, con la quale veniva ridotta fino al 31.10.2005 la inibizione al dirigente accompagnatore Corgagnani Giorgio e confermate, invece, tutte le alre sanzioni comminate al massaggiatore Rossi Stefano, all’allenatore Steccori Marco ed al medico Marchionni Carlo.
Con l’attuale ricorso, teso ad ottenere l’annullamento o la riduzione delle comminate sanzioni, si chiede in sostanza un riesame del merito, che a norma della normativa vigente non è consentito in questa sede; il ricorso va quindi dichiarato inammissibile (art. 33.1 C.G.S.).
Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l’appello proposto dall’A.C.D. Vigolo Marchese di Vigolo Marchese (PC) ai sensi dell’art. 32 comma 1 C.G.S., e dispone l’incameramento della tassa versata
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