F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 46/C del 23/05/05 APPELLO A.S. ATLETICO LESIGNANO AVVERSO LA DECLARATORIA D’INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO MERITO GARA ATLETICO LESIGNANO/REAL SANTA MARIA DELL’8.5.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna Com. Uff. n. 41 del 18.05.2005)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 46/C del 23/05/05
APPELLO A.S. ATLETICO LESIGNANO AVVERSO LA DECLARATORIA D’INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO MERITO GARA ATLETICO LESIGNANO/REAL SANTA MARIA DELL’8.5.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna Com. Uff. n. 41 del 18.05.2005)
Con ricorso del 19.05.2005, l’A.S. Atletico Lesignano proponeva reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia-Romagna con cui, in relazione alla gara A.S. Lesignano/A.C. Real Santa Maria dell’8.5.2005, e segnatamente con riferimento alla posizione del calciatore Carlo Pederzani, il reclamo proposto era stato dichiarato inammissibile per mancato rispetto dei termini previsti.
Si duole la ricorrente del fatto che fosse stata considerata violazione dei termini la circostanza secondo cui la copia del reclamo, inviata alla controparte il 10.5 a mezzo raccomandata e pervenuta il 12.5 dello stesso anno 2005, malgrado la obiettiva tempestività dell’invio.
La materia è regolata dal C.U. n. 171/A, che prevede che eventuali reclami nella materia de qua da inviarsi a mezzo telefax od altro mezzo idoneo, debbano pervenire al Comitato Regionale entro le ore 12 del secondo giorno successivo alla data di effettuazione della gara.
La disposizione è chiara; ove non ci si avvalga della facoltà di deposito del ricorso, lo stesso deve essere inviato mediante telefax od altro mezzo idoneo: tale dizione, certamente operante anche per l’invio del reclamo alla controparte, indica univocamente che il mezzo deve essere rapido come il telefax o comunque assimilabile quanto a tale caratteristica. L’inammissibilità del ricorso dell’A.S. Atletico Lesignano consiste dunque, come già precedentemente affermato da questa Commissione, nell’inidoneità del mezzo prescelto per l’invio (la raccomandata) certamente non assimilabile al telefax quanto alla rapidità di ricezione, che può essere invece molto lenta e ciò in palese contrasto con la ratio posta a
base della brevità dei termini, connessa al tipo di competizione.
Il ricorso non può essere pertanto accolto: consegue l’incameramento della tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge il l’appello della A.S. Atletico Lesignano di Parma
e dispone l’incameramento della tassa versata.
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