F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 46/C del 23/05/05 APPELLO CALCIATORE GAROFALI SIMONE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.1.2006 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica Com. Uff. n. 44 del 21.4.2005)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 46/C del 23/05/05 APPELLO CALCIATORE GAROFALI SIMONE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.1.2006 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica Com. Uff. n. 44 del 21.4.2005) Con atto d’appello ritualmente proposto dinanzi a questa C.A.F., il calciatore Garofali Simone ha proposto impugnazione avverso il provvedimento in epigrafe indicato, emesso dal Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, C.U. n. 44 del 21 aprile 2005, relativo alla sanzione disciplinare della squalifica sino al 31.01.2006. Il provvedimento in esame, oggetto della odierna impugnazione, ha parzialmente accolto il reclamo, presentato dal medesimo atleta, avverso la decisione del Giudice Sportivo che, con C.U. n. 31 del 17 febbraio 2005, inflisse la squalifica sino al 30.06.2006. Preliminarmente, rileva questo decidente, che l’appello in esame è, all’evidenza, inammissibile ai sensi dell’art. 33.1 C.G.S.. Prevede, detta norma, che le decisioni delle Commissioni Disciplinari, o comunque dei Giudici Sportivi di 2° Grado, possono essere impugnate dinanzi alla Commissione d’Appello Federale per ragioni connesse alla competenza, alla violazione o falsa applicazione di norme ovvero per omessa o contraddittoria motivazione della decisione impugnata o, infine, per questioni attinenti al merito nella sola ipotesi in cui la C.A.F. venga adita “come giudice di secondo grado o in materia di illecito o nelle altre materie normativamente indicate”. Nel caso in esame non ricorre alcuna delle ipotesi suddette, atteso che il Garofali, con l’atto di appello in esame, ha riproposto esclusivamente in fatto le identiche doglianze concernenti circostanze di fatto che con esaustiva motivazione sono state integralmente valutate e disattese dal Giudice Sportivo di 2° Grado. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l’appello proposto dal calciatore Garofoli Simone, ai sensi dell’art. 33 comma 1 C.G.S., ed ordina l’incameramento della tassa reclamo.
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