F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 46/C del 23/05/05 APPELLO A.S.D. G.S. REAL CASILINO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA AI CALCIATORI SILVI ANDREA E D’ANTONIO ANDREA FINO AL 31.3.2008 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio Com. Uff. n. 85 del 14.4.2005)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 46/C del 23/05/05
APPELLO A.S.D. G.S. REAL CASILINO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA AI CALCIATORI SILVI ANDREA E D’ANTONIO ANDREA FINO AL 31.3.2008
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio Com. Uff. n. 85 del 14.4.2005)
La Società A.S.D. G.S. Real Casilino proponeva reclamo presso la C.A.F. in data
21.4.2005, avverso la sanzione della squalifica fino al 31.3.2008 a carico dei calciatori Silvi Andrea e D’Antonio Andrea, come da delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Lazio pubblicata con Com. Uff. n. 77 del 17 marzo 2005, successivamente confermata dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio con Com. Uff. n. 85 del 14 aprile 2005.
Nel corso della gara Monteporzio/Real Casilino del 13.3.2005, si verificava l’aggressione nei confronti dell’arbitro da parte dei calciatori del Real Casilino, in particolare (come riportato dallo stesso nel referto ) Silvi Andrea e D’Antonio Andrea, che lo colpivano rispettivamente con un calcio al ginocchio destro e con un pugno alla schiena senza particolari conseguenze fisiche.
Nel rapporto arbitrale, oltre a quanto sopra riportato, il giudice di gara precisava come il capitano della Società Monteporzio ed i dirigenti di entrambe le Società, siano accorsi in sua difesa permettendone il rientro negli spogliatoi.
La Società A.S.D. G.S. Real Casilino adduceva nelle motivazioni dell’appello presentato alla C.A.F., che in aiuto dell’arbitro erano accorsi il capitano della propria squadra, l’allenatore ed alcuni Dirigenti dell’ A.S.D. G.S. Real Casilino.
Oltre a tale intervento di soccorso, la Società si limitava a ricostruire i fatti motivandoli con la concitazione del momento, ammettendo l’esistenza del colpo sferrato al ginocchio
del giudice di gara ed escludendo che fosse stato il capitano della propria squadra ad aver colpito l’arbitro con un pugno.
La C.A.F. come riportato in precedenza, avendo l’ A.S.D. G.S. Real Casilino addotto il merito come motivazione del proprio reclamo, dichiara inammissibile lo stesso ai sensi dell’ art. 33 comma 1 C.G.S., il quale impone l’adduzione solo di violazioni procedurali come motivazioni del reclamo nella fase di terzo grado del giudizio.
Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile il reclamo proposto dall’A.S.D. G.S. Real Casilino di Roma, ai sensi dell’art. 33 comma 1 C.G.S., ed ordina l’incameramento della tassa reclamo.
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