F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 47/C del 30/05/05 APPELLO U.S. TORTOLÌ CALCIO 1953 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.10.2005 AL CALCIATORE GRIFFO LEONARDO ARIEL (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna Com. Uff. n. 41 del 21.4.2005)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 47/C del 30/05/05 APPELLO U.S. TORTOLÌ CALCIO 1953 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.10.2005 AL CALCIATORE GRIFFO LEONARDO ARIEL (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna Com. Uff. n. 41 del 21.4.2005) La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna (Comunicato Ufficiale del 21 aprile 2005 n. 41) accoglieva in parte il ricorso proposto dall’U.S. Tortolì avverso la decisione del Giudice Sportivo del 24.3.2005,riducendo il provvedimento di squalifica del calcatore Griffo fino al 30.10.2005 e confermando quella dell’allenatore Ravot fino al 10.5.2005 in relazione alla gara del 20.3.2005 con il Sant’Elena. L’U.S. Tortolì proponeva appello avverso tale decisione non rispettando il termine di cui al comma 2 dell’art. 33 C.G.S.. Pertanto l’appello non può che essere dichiarato inammissibile ai sensi del comma 2 dell’art. 33 C.G.S.. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l’appello come sopra proposto dalla U.S. Tortolì Calcio 1953 di Tortolì (Nuoro), ai sensi dell’art. 33 comma 2 C.G.S., per tardività e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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