F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 47/C del 30/05/05 APPELLO F.C. SERRA S. ABBONDIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SERRA S. ABBONDIO/P.S.V. NERONE DEL 30.3.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche Com. Uff. n. 133 del 21.4.2005)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 47/C del 30/05/05 APPELLO F.C. SERRA S. ABBONDIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SERRA S. ABBONDIO/P.S.V. NERONE DEL 30.3.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche Com. Uff. n. 133 del 21.4.2005) Con ricorso del 18.5.2005, il F.C. Serra Sant’Abbondio proponeva reclamo avverso la sanzione, di cui al C.U. n. 123 del 21 aprile 2005 del Comitato Regionale Marche, della perdita della gara del 30.3.2005 con l’A.C. P.S.V. Nerone, per 0-3 in ragione della posizione irregolare del calciatore Alberto Pigna, sostenendo di non essere quanto meno al corrente della squalifica dello stesso. Il ricorso è fondato; la irregolarità della posizione del predetto Pigna deriverebbe da una espulsione decretata nei di lui confronti, mentre sedeva in panchina, nella precedente gara Borgo Metauro/Sant’Abbondio. La Commissione Disciplinare, pur prendendo atto del fatto che il C.U. contenente la squalifica del Pigna fu emesso dopo l’effettuazione della gara del 21.4.2005, ha fatto riferimento al principio dell’automatismo della squalifica per la gara successiva ove un calciatore venga espulso. In sede di audizione, l’arbitro Generali ha chiarito: di aver identificato il calciatore attraverso il numero 14 che questi recava su di un indumento; di non aver estratto nell’occasione dell’allontanamento il cartellino rosso e di non aver detto all’interessato che doveva ritenersi espulso; di non aver riportato a fine gara tale “espulsione” nella distinta che deve essere riconsegnata alla società interessata. Su tale base, ferma l’identificazione del soggetto, emerge chiaramente che né il calciatore, né la società hanno avuto modo di percepire come una espulsione l’allontanamento del Pigna, con la conseguenza che a fronte di un equivoco ed omissivo comportamento dell’arbitro, non si poté ragionevolmente ingenerare la certezza di un provvedimento di espulsione. Tanto comporta che non poteva, nella specie operare il principio dell’automatismo della squalifica e che pertanto non vi fu consapevolezza, se non dopo la pubblicazione del C.U., dell’espulsione (se può essere definita tale) del Pigna e della sanzione inflittagli. In base alle considerazioni svolte, il ricorso deve essere accolto e per l’effetto ripristinato il risultato conseguito sul campo. Consegue la restituzione della tassa. Per questi motivi la C.A.F. accoglie l’appello proposto dalla società F.C. Serra S. Abbondio di Serra Sant’ Abbondio (Pesaro), annulla l’impugnata delibera, ripristinando, altresì, il risultato di 2-1 conseguito in campo nella gara sopra indicata.
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