F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 47/C del 30/05/05 APPELLO F.C. SAVOIA 1908 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER N. 2 GIORNATE DI GARA E DELL’AMMENDA DI € 2.000,00 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale Com. Uff. n. 183 del 20.5.2005)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 47/C del 30/05/05 APPELLO F.C. SAVOIA 1908 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER N. 2 GIORNATE DI GARA E DELL’AMMENDA DI € 2.000,00 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale Com. Uff. n. 183 del 20.5.2005) Il F.C. Savoia 1908 ha proposto appello avverso la delibera della Commissione Disciplinare del Comitato Interregionale, pubblicata sul C.U. n. 183 del 20 maggio 2005, con cui veniva rigettato il ricorso proposto dalla stessa Società in merito alle sanzioni della squalifica del campo di giuoco per due gare e dell’ammenda di € 2.000,00 inflittele dal Giudice Sportivo per fatti verificatisi nel corso della gara Sangiuseppese/Savoia dell’8.5.2005. Nel gravame si deducono la violazione e falsa applicazione delle norme del C.G.S. regolanti la responsabilità delle Società per fatti violenti commessi da propri sostenitori e l’omessa e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia. La ricorrente lamenta infatti che la Commissione Disciplinare, nel determinare la sanzione per gli episodi verificatisi durante la gara Sangiuseppese/Savoia, non abbia tenuto in considerazione talune circostanze attenuanti esposte nel precedente grado e riproposte in sede di appello quali la responsabilità prevalente a carico dell’ospitante in materia di predisposizione dell’ordine pubblico; la regolarità di svolgimento della gara, ove si faccia eccezione per l’episodio sanzionato dalla Commissione Disciplinare con la delibera impugnata; l’errata applicazione della recidiva con riferimento a precedenti considerati specifici dai primi giudici ma riguardanti invece fattispecie di diversa natura; la fattiva collaborazione prestata dai dirigenti del Savoia per la prevenzione di fatti violenti; l’eccessiva gravità della sanzione in confronto con analoghi casi puniti più blandamente. La C.A.F. ritiene che l’appello sia infondato e debba essere respinto. Nella delibera impugnata si legge che la Commissione Disciplinare, viste le conclusioni del difensore della Società reclamante, nelle quali si chiedeva l’applicazione delle circostanze attenuanti sopra elencate, le ha ritenute in evidente contrasto con le risultanze dei rapporti dell’arbitro e del Commissario di campo, nonché con la relazione del rappresentante dell’Ufficio Indagini. Fatta questa premessa, i primi giudici, rilevato che gli atti ufficiali godono di fede probatoria privilegiata, hanno ritenuto congrua la sanzione inflitta all’appellante dal Giudice Sportivo e ne hanno confermato la delibera. L’applicazione delle circostanze attenuanti dedotte dalla F.C. Savoia è stata quindi esclusa dalla Commissione Disciplinare con motivazione che, sebbene estremamente concisa, appare immune da vizi logici e giuridici. Quanto alla recidiva specifica contestata, la C.A.F. rileva che le sanzioni precedentemente irrogate alla F.C. Savoia, elencate dall’appellante nell’atto di impugnazione, si riferiscono ad atti di violenza commessi da suoi sostenitori, cosicché l’aggravamento della sanzione deliberato dal Giudice Sportivo e confermato dalla Commissione Disciplinare in relazione a tali precedenti è conforme ai principi dettati dal C.G.S. in materia di recidiva. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dal F.C. Savoia 1908 di Torre Annunziata (Napoli) e dispone l’incameramento della tassa versata.
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