F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 47/C del 30/05/05 APPELLO SOCIETÀ LA SPORTIVA CARIATESE AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE CALABRIA, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 40 COMMA 1 DEL REGOLAMENTO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria Com. Uff. n. 116 del 3.5.2005).

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 47/C del 30/05/05 APPELLO SOCIETÀ LA SPORTIVA CARIATESE AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE CALABRIA, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 40 COMMA 1 DEL REGOLAMENTO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria Com. Uff. n. 116 del 3.5.2005). Con ricorso ritualmente presentato La Sportiva Cariatese ha impugnato davanti a questa Commissione d’Appello Federale la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria (C.U. n. 116 del 3 maggio 2005) che ha inflitto alla ricorrente la ammenda di euro 2000,00 per aver omesso di affidare la prima squadra ad un allenatore abilitato del Settore Tecnico iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici. Con il presente appello La Sportiva Cariatese lamenta di non essere stata in grado di approntare la propria difesa in quanto il deferimento della società da parte del Presidente del Comitato Regionale Calabria è stato notificato al vecchio indirizzo dell’ex Commissario straordinario. Il ricorso è fondato. Ed invero, dall’esame della documentazione in atti, risulta che il deferimento della ricorrente da parte del Presidente del Comitato Regionale Calabria è stato notificato con missiva in data 14.3.2005 in Cariati c/o lo studio Labonia Via S. Paolo 16 e, al medesimo indirizzo anche la raccomandata in data 14.4.2005 con la quale la Commissione Disciplinare ha comunicato che il procedimento si sarebbe discusso nella riunione del 3.5.2005. Orbene, è rimasto accertato che il Sindaco del Comune di Cariati con provvedimento in data 4.3.2005, regolarmente comunicato al Comitato Regionale Calabria con raccomandata del 7.3.2005 e, quindi, prima del deferimento, ha nominato un nuovo commissario straordinario della società il quale ha formalmente informato a mezzo fax in pari data il nuovo recapito della società in Cariati Via A. De Gasperi 17. Premesso quanto sopra e ritenuto che nel caso in esame il deferimento della società e gli avvisi successivi sono stati notificati ad un indirizzo che non era più legale recapito della ricorrente, appare evidente che nella specie risultano chiaramente violate le norme sul contraddittorio con la conseguenza che deve essere annullata la decisione impugnata con rinvio alla Commissione Disciplinare per il nuovo giudizio. Per questi motivi la C.A.F. accoglie il reclamo della Soc. La Sportiva Cariatese di Cariati Marina (Cosenza) annullando, ai sensi dell’art. 33 comma 5 C.G.S., l’impugnata delibera per difetto di contraddittorio, e rinvia gli atti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria per nuovo esame di merito. Ordina la restituzione della tassa versata.
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