F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 47/C del 30/05/05 RICORSO PER REVOCAZIONE A.C. MONTECASSIANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MONTECASSIANO/AGUGLIANO POLVERIGI DEL 25.9.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche Com. Uff. n. 51 del 25.11.2004)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 47/C del 30/05/05 RICORSO PER REVOCAZIONE A.C. MONTECASSIANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MONTECASSIANO/AGUGLIANO POLVERIGI DEL 25.9.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche Com. Uff. n. 51 del 25.11.2004) La A.C. Montecassiano ha proposto ricorso per revocazione avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche pubblicata nel C.U. n. 51 del 25 novembre 2004. Tale delibera aveva respinto il reclamo della predetta Società contro le decisioni adottate dal Giudice Sportivo in merito alla gara A.C. Montecassiano/Agugliano del 25.9.2004, confermando per l’effetto la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 a carico della A.C. Montecassiano, per insussistenza dell’ipotesi di forza maggiore di cui all’art. 55, 1° comma delle N.O.I.F. La gara in questione non era stata disputata perché l’arbitro, giunto al campo di giuoco, lo aveva trovato chiuso a chiave; nel rapporto aveva precisato di aver provveduto al riconoscimento, di aver atteso i 45 minuti previsti dal regolamento e di aver quindi mandato tutti a casa. Nel procedimento dinanzi alla Commissione Disciplinare la A.C. Montecassiano aveva affermato di non avere alcuna responsabilità in ordine alla mancata disputa della gara in questione, adducendo come causa di forza maggiore l’imprevedibile condotta della Società Samb Montecassiano, gestore degli impianti sportivi del Comune, che avrebbe fatto trovare chiuso il campo di giuoco per pretesa incompatibilità con la disputa di gare delle proprie squadre giovanili; aveva inoltre sostenuto di essersi adoperata, per quanto possibile, nella ricerca di una soluzione alternativa che consentisse la disputa della gara in altra sede. Contro la delibera della Commissione Disciplinare il Montecassiano aveva interposto appello davanti a questa Commissione, che l’aveva dichiarato inammissibile in base al rilievo che, per i casi di forza maggiore, l’art. 55 n. 2 delle N.O.I.F. dispone che le decisioni vengono adottate in prima istanza dal Giudice Sportivo e, in seconda ed ultima istanza, dalle Commissioni Disciplinari, restando esclusa la possibilità di ricorso alla C.A.F.. La decisione della Commissione Disciplinare è quindi divenuta definitiva. Con il ricorso per revocazione, l’A.C. Montecassiano produce determinazione della Segreteria del Comune di Montecassiano emessa il 13.4.2005 nel procedimento amministrativo di accertamento della responsabilità promosso nei confronti del gestore degli impianti sportivi comunali Samb Montecassiano, sostenendo che il suddetto provvedimento amministrativo rappresenta circostanza sussumibile sub lettera d) dell’art. 35 C.G.S. e finanche sub lettera c) dello stesso articolo, costituendo sia un fatto nuovo la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa difesa da parte della reclamante, sia la prova di un fatto attribuibile ad esclusiva responsabilità della ricorrente in ordine alla mancata disputa della gara del 25.9.2004. Nel merito, la ricorrente eccepisce con ampia ed articolata motivazione la propria totale estraneità alla causazione dell’evento e conclude chiedendo la revoca della decisione della Commissione Diciplinare e l’ordine di ripetizione della gara Montecassiano Agugliano Polverigi prevista per il 25.9.2004. La C.A.F., affrontando pregiudizialmente la questione dell’ammissibilità del ricorso per revocazione, osserva che il provvedimento amministrativo emanato dalla Segreteria del Comune di Montecassiano non costituisce un fatto nuovo la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia da parte della Commissione Disciplinare, ma semplice giudizio dell’organo amministrativo in relazione a fatti perfettamente conosciuti nel precedente procedimento. Non appare pertanto realizzata l’ipotesi di cui alla lettera d) dell’art. 35 C.G.S. Né sembra ricorrere l’ipotesi della lettera c) che consente l’impugnazione per revocazione “se, a causa di forza maggiore o per fatto altrui, la parte non ha potuto presentare nel precedente procedimento documenti influenti ai fini del decidere”. Il documento prodotto dalla ricorrente, infatti, non solo è di formazione successiva al termine del precedente procedimento, ma non avrebbe sostanzialmente avuto influenza alcuna ai fini del decidere. La decisione della Commissione Disciplinare, a ben vedere, verteva sulla sussistenza o meno di una causa di forza maggiore che aveva impedito alla Soc. Montecassiano di garantire la disponibilità del campo di giuoco e non certo sull’accertamento della responsabilità della Samb Montecassiano nell’ambito di un procedimento amministrativo. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di revocazione previste dall’art. 35 C.G.S.. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 35 comma 3 C.G.S., il ricorso come sopra proposto dall’A.C. Montecassiano di Montecassiano (Macerata) e dispone l’incameramento della tassa versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it