F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 47/C del 30/05/05 RICORSO PER REVOCAZIONE DEL PRESIDENTE FEDERALE AVVERSO LA RIDUZIONE DELLA SANZIONE DI SQUALIFICA FINO AL 31.03.2005 INFLITTA AL TESSERATO PINCA MARCO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata Com. Uff. n. 83 del 23.3.2005).
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 47/C del 30/05/05
RICORSO PER REVOCAZIONE DEL PRESIDENTE FEDERALE AVVERSO LA RIDUZIONE DELLA SANZIONE DI SQUALIFICA FINO AL 31.03.2005 INFLITTA AL TESSERATO PINCA MARCO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata Com. Uff. n. 83 del 23.3.2005).
Il Presidente della F.I.G.C. ha presentato ricorso ai sensi dell’art. 33 comma 2 lett. C) C.G.S. avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata pubblicata sul C.U. n. 83 del 23 marzo 2005, con la quale veniva, fra l’altro, ridotta di nove mesi (fino al 31.9.2005) la squalifica inflitta al calciatore Pinca Marco, per i fatti avvenuti in data 13.2.2005 durante la gara U.S. Abatino/A.S. I Valsinni valida per il Campionato di 1ª Categoria.
Nel ricorso si sostiene l’eccessività della riduzione concessa al Pinca rispetto a quella invece applicata all’allenatore Antonio Martino (pari solo a due mesi), in considerazione alla rilevante gravità della condotta del calciatore resosi responsabile, come chiaramente risulta dagli atti ufficiali e segnatamente dal referto arbitrale, di atti violenti di particolare rilevanza fra i quali il lancio di una pietra contro il direttore di gara.
Ritiene questa Commissione che il ricorso debba essere accolto, avendo il giudice di seconda istanza erroneamente privilegiato la documentazione esibita dalla reclamante A.S. I Valsinni rispetto al referto dell’arbitro dal quale non emerge alcuna contraddizione né alcuna irregolarità sullo svolgimento dei fatti distintamente e correttamente attribuiti al Martino ed al Pinca.
Per questi motivi la C.A.F. accoglie il ricorso per revocazione come sopra proposto dal Presidente Federale, annullando l’impugnata delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata e ripristinando quella del Giudice Sportivo che comminava al calciatore Pinca Marco la sanzione della squalifica fino al 31.12.2005.
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