F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 47/C del 30/05/05 RICORSO PER REVOCAZIONE DEL PRESIDENTE FEDERALE AVVERSO LE SANZIONI AL COSENZA CALCIO 1914, DELL’INIBIZIONE PER ANNI 1 AL PRESIDENTE SIG. BISCEGLIA FRANCESCO, LA PENALIZZAZIONE DI N. 3 PUNTI NELLA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO 2004/2005 E L’AMMENDA DI € 2.000,00 AD ESSA RECLAMANTE, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE RISPETTIVAMENTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 27 COMMI 1 E 2 DELLO STATUTO CON RIFERIMENTO AGLI ARTT. 1 COMMA 1 E 2 COMMA 4 PRIMA PARTE C.G.S. (Delibera della Commissione d’Appello Federale Com. Uff. n. 33/C del 7.3.2005).

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 47/C del 30/05/05 RICORSO PER REVOCAZIONE DEL PRESIDENTE FEDERALE AVVERSO LE SANZIONI AL COSENZA CALCIO 1914, DELL’INIBIZIONE PER ANNI 1 AL PRESIDENTE SIG. BISCEGLIA FRANCESCO, LA PENALIZZAZIONE DI N. 3 PUNTI NELLA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO 2004/2005 E L’AMMENDA DI € 2.000,00 AD ESSA RECLAMANTE, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE RISPETTIVAMENTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 27 COMMI 1 E 2 DELLO STATUTO CON RIFERIMENTO AGLI ARTT. 1 COMMA 1 E 2 COMMA 4 PRIMA PARTE C.G.S. (Delibera della Commissione d’Appello Federale Com. Uff. n. 33/C del 7.3.2005). 1. Con atto del 23 maggio 2005 il Presidente Federale ha proposto ricorso per la revocazione, in applicazione del combinato disposto costituito dagli artt. 35, lett. d), e 33, 1 comma, lett. e), del Codice di Giustizia Sportiva, della decisione di questa Commissione d’Appello Federale in data 7 marzo 2005, emessa su ricorso proposto dal Cosenza Calcio 1914 avverso la pronuncia della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 11 dell’11 febbraio 2005. 2. In fatto, è da premettere che il Procuratore Federale aveva deferito alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale il Sig. Francesco Bisceglia, presidente della società Cosenza Calcio 1914, e la medesima società Cosenza Calcio 1914 per responsabilità diretta, in quanto il Sig. Bisceglia, in qualità di rappresentante legale della società, aveva proposto tre ricorsi al T.A.R. del Lazio senza chiedere la prescritta autorizzazione in deroga prevista dall’art. 27 dello Statuto Federale, instando per l’annullamento, tra altri atti propedeutici e conseguenti, dei provvedimenti federali con i quali la società ricorrente era stata iscritta per la stagione calcistica 2004/2005 al Campionato Dilettantistico di Serie D e per il riconoscimento in contrario del suo diritto a partecipare al Campionato di Serie C 1 ovvero, in subordine, al Campionato di Serie C 2. La Commissione Disciplinare, ritenuta la violazione dell’art. 27 dello Statuto Federale, sul rilievo che tale disposizione federale non confliggesse con la legge n. 280 del 2003, che all’art. 3, comma 1, fa espressamente salve le clausole compromissorie, ha accolto la richiesta del Procuratore Federale e ha irrogato al Sig. Bisceglia e alla Società Cosenza Calcio 1919 le sanzioni stabilite per la violazione della clausola compromissoria. Questa Commissione d’Appello Federale, con la decisione adottata nella seduta del 7.3.2005 e comunicata alle parti con nota del 5.4.2005, ha respinto l’appello proposto dagli interessati. Con il ricorso per revocazione, il Presidente Federale premette che il T.A.R. del Lazio, adito dalla Società Cosenza Calcio 1914 per l’annullamento dei predetti provvedimenti sanzionatori con i quali le sono stati irrogati punti di penalizzazione in classifica, ha statuito, con l’ordinanza pronunciata nella Camera di Consiglio del 21 aprile 2005, la sospensione dell’efficacia degli atti impugnati. Tale decisione del giudice amministrativo, che ha affermato principi in parte nuovi in materia di accesso alla tutela giurisdizionale degli organi statali in presenza di clausole compromissorie stabilite in ordinamenti sportivi, configurerebbe, secondo la prospettazione del Presidente Federale, il presupposto per la revocazione della decisione di questa Commissione d’Appello Federale, realizzando l’ipotesi regolata dall’art. 35, lett. d), del Codice di Giustizia Sportiva per il quale sono revocabili “tutte le decisioni adottate dagli organi di giustizia sportiva inappellabili allorché siano sopravvenuti fatti nuovi, la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia”. 3. In via preliminare deve affermarsi la legittimazione del Presidente Federale a proporre il ricorso per revocazione. La legittimazione del Presidente Federale deriva dall’art. 29 del Codice di Giustizia Sportiva (“Reclami di parte e ricorsi di organi federali”). La norma ora citata, nell’indicare i soggetti legittimati a proporre i reclami, al comma 4, lett. a), stabilisce testualmente che “è legittimato a proporre ricorso d’ufficio, il Presidente Federale, anche su segnalazione dei Presidenti delle Leghe e del Presidente delegato del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica”. La norma conferisce quindi al Presidente Federale un generale potere di proporre ricorsi d’ufficio agli organi della giustizia sportiva, non sottoposto a particolari condizioni né limitato a specifici procedimenti (contrariamente a quanto prevede la stessa disposizione, alla successiva lett. b), che limita i ricorsi d’ufficio del Procuratore Federale ai soli procedimenti iniziati su suo deferimento). La ratio di tale generale ed amplissima legittimazione può essere ravvisata nella funzione di tutela dell’intero ordinamento federale spettante al Presidente Federale quale emerge dal complesso delle sue attribuzioni, tra le quali riveste primaria e significativa importanza, proprio per quanto attiene alla giustizia sportiva, la disposizione contenuta nell’art. 33, secondo comma, lett. c), del Codice di Giustizia Sportiva che conferisce al predetto organo di vertice della Federazione la facoltà di impugnare davanti a questa Commissione di Appello Federale le decisioni di tutti i giudici sportivi, di ogni ordine e grado, “quando ritenga che queste siano inadeguate o illegittime”. La formula dell’art. 29 del Codice di Giustizia Sportiva comporta che anche il ricorso per revocazione di decisioni pronunciate da questa Commissione di Appello Federale debba farsi rientrare fra i ricorsi esperibili d’ufficio dal Presidente Federale, trattandosi di un’impugnativa che, sebbene condizionata nella sua ammissibilità a specifici presupposti, è pur sempre da inserire nel novero dei “ricorsi” e, quindi, tra i ricorsi esperibili d’ufficio. 4. Il ricorso per revocazione qui in esame deve essere accolto. Va innanzitutto rilevato che, nella pronuncia del T.A.R., intervenuta su ricorso del Cosenza Calcio 1914, deve certamente ravvisarsi, il presupposto delineato dall’art. 35, comma 1, lett. d), per l’ammissibilità della impugnativa revocatoria. La norma ora richiamata testualmente dispone che sono impugnabili per revocazione tutte le decisioni “se è stato omesso l’esame di un fatto decisivo che non si è potuto conoscere nel precedente procedimento oppure sono sopravvenuti, dopo che la decisione è divenuta inappellabile, fatti nuovi la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia”. La fattispecie contempla due ipotesi diverse. La prima fa riferimento ad un fatto verificatosi prima della decisione ma non conosciuto o non potuto conoscere nell’ambito del procedimento definito dalla decisione stessa. Si tratta, in sostanza, di un fatto di cui si è venuti a conoscenza (“scoperto”) dopo la decisione, ma preesistente a questa. La seconda fa invece riferimento ad un fatto verificatosi dopo la decisione, concretizzatosi, cioè, nella sua materiale esistenza solo successivamente a questa (“sopravvenuto”). È evidente che la norma, con questa seconda ipotesi, peculiare all’ordinamento di giustizia della F.I.G.C., ha voluto rendere revocabili (in aggiunta alle altre cause di revocazione che sostanzialmente ricalcano quelle contenute nei codici di procedura statuali) le decisioni degli organi di giustizia anche per “fatti sopravvenuti”, cioè successivi alle decisioni medesime, cioè per fatti che se si fossero verificati prima (e non come impropriamente si esprime la norma, fossero stati “conosciuti” prima) avrebbero certamente condotto ad una decisione diversa da quella adottata. Nella specie, la pronuncia del T.A.R. rappresenta un “fatto sopravvenuto” alla decisione di questa Commissione di Appello Federale ed è rilevante in ordine alla fattispecie definita con tale decisione al punto tale da assumere rispetto ad essa la valenza della causa revocatoria prevista dal citato art. 35, comma 1, lett. c), del Codice di Giustizia Sportiva. L’ordinanza del T.A.R., sospendendo l’efficacia delle sanzioni irrogate a carico del Cosenza Calcio 1914 per violazione della clausola compromissoria prevista dall’art. 27 dello Statuto Federale, afferma sostanzialmente l’illegittimità delle sanzioni irrogate dagli organi di giustizia federali per un comportamento quello di un soggetto dell’ordinamento sportivo che adisce gli organi di giustizia statuali senza l’autorizzazione dei competenti organi federali che, concernendo la richiesta di tutela di situazioni giuridiche soggettive rilevanti anche per l’ordinamento generale, non può essere soggetto ad alcun divieto o limitazione. Ed invero, in base al combinato disposto costituito dall’art. 2, comma 1, e 3, comma 1, del recente D.L. 19 agosto 2003, n. 220, convertito con modificazioni dall’art. 1 della legge 17 ottobre 2003, n. 280, concernente “ Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva”, sono riservate agli organi di giustizia interni alle federazioni sportive unicamente le questioni relative alla osservanza e all’applicazione “delle norme regolamentari, organizzative e statutarie” predisposte al fine di “garantire il corretto svolgimento delle attività sportive” nonchè le questioni relative ai “comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive”. Emerge implicitamente dalla ordinanza del T.A.R. che tutte le situazioni non annoverabili tra quelle strettamente riservate dalle norme ora citate agli organi della giustizia sportiva, cioè, quelle da qualificare rilevanti anche per l’ordinamento generale sono tutelabili davanti agli organi di giustizia ordinaria o amministrativa, a seconda delle posizioni giuridiche fatte valere (eventualmente con l’onere di svolgere prima tutti i procedimenti amministrativi, come richiesto dall’art. 2, comma 3, del D.L. n. 220 del 2003 citato), senza che possano essere frapposti ostacoli o impedimenti all’azione giurisdizionale (che sarebbero costituzionalmente illegittimi come si può inferire dalla giurisprudenza costituzionale formatasi in casi simili). Di conseguenza, per le situazioni che la norma statale ritiene suscettibili di tutela davanti agli organi statali, non può configurarsi, per il soggetto agente, la fattispecie antiregolamentare stabilita dall’art. 11 bis del codice di giustizia sportiva, che, come è noto, stabilisce le conseguenze sul piano sanzionatorio, della violazione della clausola compromissoria da parte dei tesserati. La pronuncia del T.A.R., sospendendo le sanzioni irrogate dagli organi federali, ha puntualizzato per la prima volta tale discrimine, con l’effetto, quindi di porre un criterio, fino ad ora non sussistente, per la individuazione delle fattispecie sanzionabili dai giudici sportivi. Ne consegue che il comportamento del Presidente della società Cosenza Calcio 1919 non sarebbe stato sanzionato, se tali elementi di conoscenza desunti dalla sopravvenuta ordinanza del T.A.R. fossero stati conosciuti al momento della decisione concernente la fattispecie relativa alla società Cosenza Calcio 1914. Da ciò l’operatività in ordine alla fattispecie della causa di revocazione prevista 35, comma 1, lett. c), del Codice di Giustizia Sportiva. Il ricorso del Presidente Federale, in conclusione, deve essere accolto e, per l’effetto, va revocata la decisione di questa Commissione di Appello Federale del 7.3.2005. Per questi motivi la C.A.F. in accoglimento del ricorso per revocazione del Presidente Federale, revoca la decisione della C.A.F. di cui al Com. Uff. n. 33/C del 7.3.2005 e per l’effetto annulla le sanzioni inflitte dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale di cui al Com. Uff. n. 115 dell’11.2.2005.
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