F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 48/C del 01/06/05 APPELLO A.S.D. FUTSAL MARIGLIANO C/5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA POL. MECOBIL/FUTSAL MARIGLIANO DEL 30.04.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania Com. Uff. n. 99 del 26.5.2005).
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 48/C del 01/06/05
APPELLO A.S.D. FUTSAL MARIGLIANO C/5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA POL. MECOBIL/FUTSAL MARIGLIANO DEL 30.04.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania Com. Uff. n. 99 del 26.5.2005).
L’A.S.D. Futsal Marigliano, ha proposto appello avverso la decisione in merito alla gara Pol.Mecobi/Futsal Marigliano del 30.4.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania Com. Uff. n. 99 del 26 maggio 2005, gara relativa al Campionato Regionale Calcio a Cinque, Serie D, Girone “G”.
Per tale gara, il Giudice Sportivo infligge al Mecobil una sanzione di 2 punti in classifica e 500,00 € di ammenda Com. Uff. n. 89 del 5 maggio 2005. Il Mecobil ricorre alla Commissione Disciplinare contro tale decisione e la stessa revoca i 2 punti di penalizzazione inflitti dal Giudice Sportivo, confermando la sanzione pecuniaria a carico della detta società nell’ammenda di € 500,00 e commutando la sanzione dei 2 punti nell’obbligo di disputare due gare a porte chiuse (Com. Uff. n. 99 del 26 maggio 2005).
Il Futsal Marigliano, in data 2.5.2005 reclama al Giudice Sportivo avverso la regolarità della gara mediante raccomandata e non a mezzo fax come impone la procedura prevista per tale tipo di gare che sono sottoposte ad abbreviazioni di termini. Il Giudice Sportivo visto il reclamo, rileva preliminarmente il mancato invio del preannunzio telegrafico entro le ore 18.00 (sbagliando tra l’altro in quanto la norma prevede entro le 24 h). del giorno successivo a quello di svolgimento dell’incontro de quo; considerato che tale requisito formale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 37 C.G.S., risulta indispensabile per procedere all’esame del merito del gravame (cosi come pubblicato sul C.U. n. 76). Il Futsal Marigliano con fax datato 27.5.2005 comunica preannuncio di appello alla C.A.F. contro la decisione del Giudice Sportivo e successivamente propone appello ai sensi dell’art. 33 C.G.S. per i seguenti motivi:
a) Nullità della delibera del 12.5.2005 del Giudice Sportivo in relazione alla dichiarazione d’inammissibilità del reclamo presentato dalla squadra Futsal Marigliano C/5 Serie D. A motivazione di tale nullità l’appellante riporta quanto scritto nel Comunicato Ufficiale n.
172/A valido per le ultime 4 gare di campionato, il quale nel disporre l’abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di giustizia sportiva dei campionati dilettantistici regionali e provinciali di calcio a 11 e calcio a 5 relativi alla stagione sportiva 2004-2005 prevede espressamente alla lettera c) che ai fini della validità di presentazione di eventuali reclami “...il termine che cada in un giorno festivo è prorogato al giorno successivo non festivo “.
b) Nullità per mancata instaurazione del contraddittorio tra le parti della delibera pubblicata nel Com. Uff.del 26 maggio 2005 relativa al reclamo presentato alla Commissione Disciplinare dalla società A.S.D.Mecobil con riferimento alla gara Mecobil/Futsal Marigliano del 30.4.2005 C/5 Serie D.
c) Nullità per contraddittorietà o carenza motivazionale della delibera pubblicata nel Com. Uff. n. 99 del 26 maggio 2005 relativa al reclamo presentato alla Commissione Disciplinare dalla Società A.S.D. Mecobil con riferimento alla gara Mecobil/Futsal Marigliano del 30.4.2005 C5 Serie D.
La C.A.F. rileva che le motivazioni b) e c) non sono fondate poiché lo stesso reclamo del Mecobil risulta inammissibile per le modalità di presentazione, anche se legittimo senza l’instaurazione del contraddittorio nei confronti del Futsal Marigliano, essendo esso non necessario per la natura stessa della sanzione che la motivazione a) risulta anch’essa infondata in quanto , per l’abbreviazione dei termini, il reclamo deve essere presentato
(o depositato) entro le 24 ore successive al giorno in cui si è svolta la gara; lo stesso deve essere fatto a mezzo fax e non a mezzo raccomandata.
Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla A.S.D. Futsal Marigliano C/5 di Marigliano (Napoli) e dispone l’incameramento della tassa versata.
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