F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 48/C del 01/06/05 APPELLO A.S.D. CIAPPAZZI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PLAY-OFF CIAPPAZZI/CAMPOFELICE DEL 15.05.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso Comitato Regionale Sicilia Com. Uff. n. 75 del 26.5.2005)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 48/C del 01/06/05
APPELLO A.S.D. CIAPPAZZI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PLAY-OFF CIAPPAZZI/CAMPOFELICE DEL 15.05.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso Comitato Regionale Sicilia Com. Uff. n. 75 del 26.5.2005)
La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia (C.U. n. 75 del
25 maggio 2005), in parziale accoglimento dell’appello proposto dalla A.S.D. Ciappazzi riduceva la squalifica al calciatore Gullo Vittorio da cinque a quattro giornate e confermava quanto già deciso dal Giudice Spor tivo il quale in mer ito all’incontro del
15.5.2005 A.S.D. Ciappazzi/Campofelice aveva inflitto ad entrambe le società la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3 a 0. Era accaduto, infatti, che al
48’ del secondo tempo, il Direttore di gara era stato costretto a sospendere definitivamente la gara a causa di una violenta rissa che aveva coinvolto calciatori e dirigenti di entrambe le società.
Avverso tale delibera ha proposto rituale ricorso a questa Commissione d’Appello Federale la A.S.D. Ciappazzi lamentando sostanzialmente la gravità delle sanzioni inflitte sia al calciatore che alla società e significando che i calciatori della ricorrente, poiché conducevano l’incontro per una rete a zero a un minuto dal termine della gara, non avrebbero avuto alcun interesse a partecipare alle violenze verificatesi sul campo ma, nella specie erano stati solo costretti a difendersi.
Il ricorso è inammissibile.
Ritiene questa Commissione che i motivi del ricorso essendo fondati esclusivamente sul merito non integrano alcuna delle ipotesi tassativamente elencate nell’articolo 33 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per le quali è ammesso il ricorso alla C.A.F..
La ricorrente, infatti, non ha svolto motivi relativi alla competenza, alla violazione o falsa applicazione di norme, ovvero alla omessa o contraddittoria motivazione della delibera impugnata.
Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con l’incameramento della relativa tassa.
Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Ciappazzi di Terme di Vigilatore (Messina), ai sensi dell’art. 33 comma 1 C.G.S., e dispone l’incameramento della tassa versata..
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