F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 48/C del 01/06/05 APPELLO POL. BOSCAIOLI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PLAY-OUT SAMBUCA DI SICILIA/BOSCAIOLI DEL 15.05.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso Comitato Regionale Sicilia Com. Uff. n. 75 del 26.5.2005)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 48/C del 01/06/05 APPELLO POL. BOSCAIOLI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PLAY-OUT SAMBUCA DI SICILIA/BOSCAIOLI DEL 15.05.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso Comitato Regionale Sicilia Com. Uff. n. 75 del 26.5.2005) Con ricorso ritualmente presentato la Polisportiva Boscaioli ha impugnato davanti a questa Commissione d’Appello Federale la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia che, confermando quanto già deciso dal Giudice Sportivo, ha rigettato il reclamo proposto avverso l’omologazione del risultato della gara del 15.5.2005 Sambuca di Sicilia/Boscaioli terminata con il punteggio di 2 a 2. In questa sede la ricorrente sostanzialmente lamenta quanto già inutilmente rappresentato prima al Giudice Sportivo e successivamente alla Commissione Disciplinare, che nella suddetta gara la società Sambuca di Sicilia avrebbe erroneamente compilato la distinta dei calciatori violando altresì la regola dei giovani da schierare obbligatoriamente in campo durante tutta la gara. Il ricorso è inammissibile. I motivi addotti a sostegno del gravame, infatti, riguardano censure di merito improponibili davanti a questa C.A.F.. L’articolo 33 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva preclude la possibilità a questa Commissione d’Appello Federale di pronunciare una nuova valutazione dei fatti che hanno formato oggetto delle precedenti deliberazioni degli organi di Giustizia Sportiva in quanto chiamata a decidere come giudice di terzo grado. Ne consegue che occorre dichiarare inammissibile il ricorso con l’incameramento della relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. Commissione d’Appello Federale dichiara inammissibile il reclamo proposto dalla Pol. Boscaioli di Marsala (Trapani), ai sensi dell’art. 33, comma 1, C.G.S. e dispone l’incameramento della tassa versata.
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