F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 48/C del 01/06/05 APPELLO CALCIATORE ISCHIA MICHELE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER N. 2 GARE EFFETTIVE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C Com. Uff. n. 382/C dell’ 1.6.2005)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 48/C del 01/06/05 APPELLO CALCIATORE ISCHIA MICHELE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER N. 2 GARE EFFETTIVE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C Com. Uff. n. 382/C dell’ 1.6.2005) Il calciatore Ischia Michele, tesserato per la Frosinone Calcio s.r.l., ha proposto reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C, pubblicata sul C.U. n. 382/C del 27 maggio 2005 con la quale è stata confermata la squalifica per due giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo relativamente ai fatti avvenuti nel corso della gara Pisa-Frosinone del 15/05/2005. Il reclamante ribadisce i motivi già sostenuti davanti alla C.D., vale a dire: 1) che l’atto da lui compiuto nei confronti dell’avversario Jmmj Fialdini (tirata di capelli), non può essere considerato atto di violenza in quanto per tale deve intendersi solo l’atto che intenzionalmente costituisce danno o pericolo di danno nei confronti di chi subisce, con conseguente derubricazione nell’ipotesi di condotta scorretta sanzionabile con una sola giornata di squalifica; 2) il gesto posto in essere dal Fialdini in reazione alla tirata di capelli subita (gomitata al volto dell’Ischia), benché più grave come potenzialità lesiva, è stato sanzionato meno gravemente di quello del reclamante (una sola giornata di squalifica); 3) violazione del principio di corretto e perequato esercizio del potere disciplinare di cui all’art. 14 C.G.S., in relazione ad altri episodi analoghi (dettagliatamente indicati in reclamo), tutti puniti con minor rigore. Ritiene questa Commissione d’Appello che la decisione impugnata non meriti censura alcuna e debba essere confermata, avendo la C.D. esaurientemente motivato, sulla base del referto di gara dell’assistente dell’arbitro, che il gesto compiuto dal calciatore del Frosinone non possa essere considerato mera “condotta scorretta”, ma debba al contrario valutarsi come vero e proprio atto di violenza. Correttamente la C.D. ha anche deliberato che non sussiste la denunciata disparità di trattamento fra il reclamante Ischia ed il Fialdini in quanto quest’ultimo è stato sanzionato con una sola giornata per fallo di reazione, da valutarsi come meno grave di quello aggressivo dell’avversario. Per quel che riguarda infine la lamentata sperequazione rispetto a fatti analoghi, va considerato che non può censurarsi la valutazione fatta nella impugnata decisione circa la gravità del fatto, apparendo peraltro la sanzione inflitta tutt’altro che troppo punitiva. Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo proposto dal calciatore Ischia Michele e dispone l’incameramento della tassa versata.
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