F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 49/C del 06/06/05 APPELLO POL. PERANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2007 INFLITTA AL CALCIATORE PASQUINI ENZO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo Com. Uff. n. 70 del 21.4.2005)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 49/C del 06/06/05 APPELLO POL. PERANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2007 INFLITTA AL CALCIATORE PASQUINI ENZO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo Com. Uff. n. 70 del 21.4.2005) La Polisportiva Perano Calcio ha proposto reclamo avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo, pubblicata sul C.U. n. 70 del 21 aprile 2005, limitatamente alla squalifica fino al 31.12.2007 inflitta al calciatore Pasquini Enzo, chiedendone congrua riduzione. Ritiene questa Commissione d’Appello che il ricorso non possa essere preso in esame, in quanto, al di là di generiche affermazioni su di un presunto difetto di motivazione, non contiene altro che una richiesta di riesame del fatto, preclusa, in questa sede, dalla norma di cui all’art. 33.1 C.G.S.. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33, comma 1 C.G.S., l’ appello come sopra proposto dalla Pol. Perano di Perano (Chieti) e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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