F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 49/C del 06/06/05 APPELLO UNION CALCIO CAVARZERE AVVERSO LA SANZIONE DALLA PENALIZZAZIONE DI N. 11 PUNTI NEL CAMPIONATO 2004-2005, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE VENETO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto Com. Uff. n. 55 del 18.5.2005)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 49/C del 06/06/05 APPELLO UNION CALCIO CAVARZERE AVVERSO LA SANZIONE DALLA PENALIZZAZIONE DI N. 11 PUNTI NEL CAMPIONATO 2004-2005, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE VENETO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto Com. Uff. n. 55 del 18.5.2005) La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 55 del 18 maggio 2005, applicava all’U.C. Cavarzere le sanzioni della penalizzazione di undici punti in classifica nel campionato 2004-2005 e dell’ammenda di 52 euro, su deferimento del Presidente del predetto Comitato, per violazione degli artt. 12 comma 8 e 13 comma 1 lettera f) C.G.S., per l’impiego, in undici gare di campionato, del calciatore Crivellari Diego in posizione irregolare ai fini del tesseramento, in quanto, in precedenza, svincolato. Avverso questa decisione proponeva appello davanti a questa Commissione l’U.C. Cavarzere, richiedendo “il riesame del caso e una riduzione della penalizzazione di undici punti, nonché il ripristino della graduatoria ottenuta sul campo, con conseguente reinserimento nel campionato di prima categoria. L’appello è infondato e non può essere accolto. Gli elementi di prova, posti alla base dell’impugnata decisione, sono, infatti, di carattere obiettivo (partecipazione del Crivellari a undici gare di campionato, in posizione irregolare perchè, precedentemente, svincolato dall’odierna ricorrente). Nei motivi si fa riferimento a generiche ed infondate questioni di carattere procedurale (“sui tempi del deferimento e della comunicazione dell’avvenuta penalizzazione”; “sulla mancata indicazione dell’organo di giustizia sportiva a cui appellarsi per eventuali ricorsi e delle tempistiche per poterlo fare”). Nel caso in esame, sono state, invece, puntualmente rispettate tutte le norme del C.G.S. regolanti la materia (basti dire che il legale rappresentante dell’U.C. Cavarzere risulta essere stato sentito durante l’udienza davanti alla Commissione Disciplinare e in quella occasione non ha sollevato questioni di carattere procedurale). Per il resto, è evidente che la società era tenuta alla conoscenza delle normative federali sui ricorsi davanti a questa Commissione. La quantificazione delle sanzioni applicate dalla Commissione Disciplinare sono, poi, adeguate all’effettivo grado di lesione dei bene tutelato dalle norme che ci occupano. I motivi di appello, sul punto, sono generici. Segue l’incameramento della tassa reclamo. Per questi motivi la C.A,.F. respinge l’appello come sopra proposto dalla Unione Calcio Cavarzere di Cavarzere (Venezia) e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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