F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 49/C del 06/06/05 APPELLO A.S.D. SOTTOMARINA CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SOTTOMARINA CALCIO/LUPIA MAGGIORE DEL 02.06.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare del Comitato Regionale Veneto Com. Uff. n. 60 del 4.6.2005)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 49/C del 06/06/05 APPELLO A.S.D. SOTTOMARINA CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SOTTOMARINA CALCIO/LUPIA MAGGIORE DEL 02.06.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare del Comitato Regionale Veneto Com. Uff. n. 60 del 4.6.2005) La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 60 del 4 giugno 2005, accoglieva il reclamo della A.C. Lupia Maggiore, relativo alla posizione irregolare del calciatore della Sottomarina, Furlan Andrea, relativamente alla gara Sottomarina/Lupia Maggiore del 2.6.2005 (play out del Campionato di 2ª Categoria) e di conseguenza applicava alla Sottomarina Calcio le sanzioni della perdita della predetta gara per 0-3 e dell’ammenda di 52 euro. Avverso questa decisione proponeva appello davanti a questa Commissione Guido Boscolo, Presidente della predetta società, richiedendone l’annullamento “per inammissibilità del ricorso presentato dalla A.C. Lupia Maggiore e recante vizio di forma, non avendo provveduto la società stessa alla presentazione alla controparte del reclamo nei modi e nei tempi dovuti”. L’appello è infondato e non può essere accolto. L’A.C. Lupia Maggiore ha, infatti, inviato, regolarmente il predetto reclamo all’odierna ricorrente, in data 3.6.2005 e l’atto risulta essere stato ricevuto dal fax del Presidente Guido Boscolo (n. 390415542990) che risulta dal “Questionario d’iscrizione al Campionato di 2ª Categoria” per la stagione 2004-2005 (v. foglio 22) unitamente ai numeri di altro dirigente e della società e la circostanza rende valida la comunicazione, avendo la stessa conseguito il suo effetto. Il ricorso va, quindi rigettato. Consegue l’incameramento della relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla A.S.D. Sottomarina Calcio di Chioggia (Venezia) e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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