F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 49/C del 06/06/05 APPELLO A.S. AIRONE F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.09.2005 INFLITTA AL CALCIATORE BULKU AGIM GERALD (Delibera Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna Com. Uff. n. 39 del 4.5.2005)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 49/C del 06/06/05
APPELLO A.S. AIRONE F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.09.2005 INFLITTA AL CALCIATORE BULKU AGIM GERALD (Delibera Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna Com. Uff. n. 39 del 4.5.2005)
La A.S. Airone F.C. ha proposto ricorso a questa Commissione d’Appello Federale avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale EmiliaRomagna che ha squalificato il giocatore Bulku Gerard Agim fino al 30.9.2005 perché ritenuto responsabile di aver tentato di sferrare un pugno diretto al volto del Direttore di gara che tempestivamente lo ha evitato nonché, di gravi offese e minacce.
Assume sostanzialmente la società ricorrente che la decisione della Commissione Disciplinare avrebbe a fondamento un referto arbitrale assolutamente infedele in ordine ai fatti realmente accaduti sul campo.
Il ricorso è inammissibile.
Orbene, prescindendo dal tono irriverente dei motivi di gravame oltre che dalla loro proponibilità in questa sede, occorre, preliminarmente rilevare che l’impugnata delibera risulta pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 39 del 4 maggio 2005 del Comitato Regionale EmiliaRomagna mentre l’appello proposto risulta inviato solo in data 13 maggio 2005 e quindi oltre il termine di sette giorni previsti dall’articolo 33 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva. Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con l’incameramento della relativa tassa.
Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33, comma 2, C.G.S., per tardività, l’appello proposto dalla A.S. Airone F.C. di Zola Pedrosa (Bologna ) e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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