F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 49/C del 06/06/05 APPELLO U.S. SALICE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.03.2006 INFLITTA AL CALCIATORE VERSIENTI DAVIDE (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Puglia per l’Attività Giovanile e Scolastica Com. Uff. n. 45 dell’11.5.2005)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 49/C del 06/06/05
APPELLO U.S. SALICE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL
31.03.2006 INFLITTA AL CALCIATORE VERSIENTI DAVIDE (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Puglia per l’Attività Giovanile e Scolastica Com. Uff. n. 45 dell’11.5.2005)
Con ricorso del 10.5.2005, la U.S. Salice proponeva reclamo avverso la delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Puglia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica con cui era stata inflitta al calciatore Davide Versienti la squalifica fino al 31.3.2006, così peraltro riducendo l’originaria squalifica (31.12.2006).
Il ricorso è inammissibile, in quanto lo stesso ripropone soltanto considerazioni in fatto volte a conferire una diversa valutazione a quanto avvenuto, senza specificare o invocare in alcun modo la violazione di norme sostanziali o processuali, e viola pertanto il disposto dell’art. 33, punto 1, C.G.S., che non consente a questa Commissione una nuova valutazione del fatto, limitando alle sole ipotesi ivi previste la facoltà di intervento dell’Organo qui adito.
La ritenuta inammissibilità del ricorso comporta l’incameramento della tassa.
Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33, comma 1, C.G.S., l’appello come sopra proposto dall’U.S. Salice di Salice Salentino (Lecce) e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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