F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 49/C del 06/06/05 APPELLO CALCIATORE SGRÒ MATTEO AVVERSO LA SANZIONE DALLA SQUALIFICA FINO AL 15.5.2006 A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE CALABRIA (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria Com. Uff. n. 124 del 17.5.2005)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 49/C del 06/06/05 APPELLO CALCIATORE SGRÒ MATTEO AVVERSO LA SANZIONE DALLA SQUALIFICA FINO AL 15.5.2006 A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE CALABRIA (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria Com. Uff. n. 124 del 17.5.2005) A seguito del deferimento da parte del Presidente del Comitato Regionale Calabria, la Commissione Disciplinare presso il suddetto Comitato infliggeva al calciatore Sgrò Matteo, tesserato della società A.S. Soverato Virtus, la sanzione sportiva della squalifica fino al 15.5.2006 in quanto al termine della gara Gasperina/ Davoli del 30.3.2005 aveva fatto ingresso sul terreno di gioco tentando di aggredire il Direttore di gara senza tuttavia riuscirvi per il tempestivo intervento dei calciatori e dei dirigenti della società Gasperina e pronunciando ripetutamente frasi gravemente offensive e minacciose. Avverso la suddetta delibera il calciatore Sgrò Matteo ha proposto rituale ricorso a questa Commissione d’Appello Federale lamentando presunti errori del Direttore di gara sia durante la partita che nella descrizione dei fatti di cui al referto arbitrale e chiedendo una riduzione della sanzione inflitta Orbene, i motivi addotti a sostegno del gravame non sono chiaramente in grado di inficiare l’impugnata decisione posto che gli eventuali errori arbitrali durante l’incontro non potrebbero evidentemente giustificare in ogni caso il comportamento contestato al ricorrente. Il preciso e circostanziato referto arbitrale poi, che, come è noto costituisce fonte privilegiata di prova, consente di ritenere assolutamente comprovati i fatti addebitati allo Sgrò la cui gravità ritiene questa Commissione d’Appello Federale è stata adeguatamente valutata e sanzionata dalla Commissione Disciplinare. Ne consegue che l’appello come sopra proposto deve essere rigettato con l’incameramento della tassa versata. Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal calciatore Sgrò Matteo e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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