F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 4/C del 2/8/04 APPELLO DELLA POL. TORRENOVESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2006 INFLITTA AI CALCIATORI RAI MOHAMED E SCOLARO ALESSIO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 59 del 30.6.2004)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 4/C del 2/8/04
APPELLO DELLA POL. TORRENOVESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA
FINO AL 30.6.2006 INFLITTA AI CALCIATORI RAI MOHAMED E SCOLARO
ALESSIO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia
- Com. Uff. n. 59 del 30.6.2004)
La Polisportiva Torrenovese ha proposto ricorso avverso la decisione della Commissione
Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia pubblicata sul C.U. n. 59 del 29
giugno 2004, relativamente alle squalifiche comminate ai calciatori Scolari Alessio e Rai
Mohamed fino al 30.6.2006. Si sostiene nel ricorso la contraddittorietà della motivazione
in quanto non sono state indicate le ragioni per le quali non è stata ammessa la prova televisiva
che avrebbe dimostrato l’estraneità ai fatti dei due suindicati calciatori.
Osserva la C.A.F. che correttamente la Commissione Disciplinare non ha ritenuto
ammissibile la prova televisiva in quanto non prevista dalle vigenti norme. La stessa Commissione
ha, d’altra parte, tenuto conto delle dichiarazioni rese dal direttore di gara diminuendo
notevolmente le sanzioni già applicate dal Giudice Sportivo di 1° Grado. Non sussistendo
altra ragione per poter accogliere il ricorso lo stesso deve essere rigettato.
Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dalla Pol. Torrenovese
di Torrenova (Messina) e dispone incamerarsi la tassa versata.
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