F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 4/C del 2/8/04 APPELLO DEL CALCIATORE TAGLIAFERRI FABRIZIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 108 del 5.7.2004)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 4/C del 2/8/04 APPELLO DEL CALCIATORE TAGLIAFERRI FABRIZIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 108 del 5.7.2004) La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio, con Com. Uff. n. 108 del 5 luglio 2004 riduceva la squalifica del prevenuto riportata a seguito della gara del 22 maggio 2004, ed irrogata dal Giudice Sportivo, fissandone il termine al 30 giugno 2006. L’interessato rivolgeva tardivamente ricorso a questa Commissione d’Appello Federale, con raccomandata A.R. recante timbro postale in partenza martedì 13.7.2004, e dunque oltre il settimo giorno, l’ultimo utile per la proposizione del ricorso, essendo il provvedimento appellato, pubblicato il 5.7.2004; l’accertata tardività comporta la violazione dell’art. 33.2 C.G.S. e la conseguente inammissibilità dell’appello ai sensi dell’art. 29 commi 5 e 9 C.G.S.. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33 n. 2 C.G.S., per tardività, l’appello come sopra proposto dal calciatore Tagliaferri Fabrizio. Ordina incamerarsi la tassa versata.
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