F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 4/C del 2/8/04 APPELLO DEL CALCIATORE TAGLIAFERRI FABRIZIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 108 del 5.7.2004)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 4/C del 2/8/04
APPELLO DEL CALCIATORE TAGLIAFERRI FABRIZIO AVVERSO LA SANZIONE
DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare
presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 108 del 5.7.2004)
La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio, con Com. Uff. n.
108 del 5 luglio 2004 riduceva la squalifica del prevenuto riportata a seguito della gara
del 22 maggio 2004, ed irrogata dal Giudice Sportivo, fissandone il termine al 30 giugno
2006.
L’interessato rivolgeva tardivamente ricorso a questa Commissione d’Appello Federale,
con raccomandata A.R. recante timbro postale in partenza martedì 13.7.2004, e
dunque oltre il settimo giorno, l’ultimo utile per la proposizione del ricorso, essendo il
provvedimento appellato, pubblicato il 5.7.2004; l’accertata tardività comporta la violazione
dell’art. 33.2 C.G.S. e la conseguente inammissibilità dell’appello ai sensi dell’art. 29
commi 5 e 9 C.G.S..
Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33 n. 2 C.G.S., per
tardività, l’appello come sopra proposto dal calciatore Tagliaferri Fabrizio. Ordina incamerarsi
la tassa versata.
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