F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 4/C del 2/8/04 APPELLO DELLA S.S. SAVOIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER N. 3 GARE CON OBBLIGO DELLA DISPUTA A PORTE CHIUSE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato per l’Attività Interregionale – Com. Uff. n. 191 del 25.6.2004)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 4/C del 2/8/04
APPELLO DELLA S.S. SAVOIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA
DEL CAMPO DI GIOCO PER N. 3 GARE CON OBBLIGO DELLA DISPUTA A PORTE
CHIUSE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato per l’Attività
Interregionale - Com. Uff. n. 191 del 25.6.2004)
Con provvedimento pubblicato sul Com. Uff. n. 184 del 14 giugno 2004 il Giudice
Sportivo presso il Comitato Interregionale infliggeva alla S.S. Savoia la sanzione della
squalifica del campo di gioco (a porte chiuse) per n. 3 gare in considerazione del comportamento
tenuto da propri sostenitori e tesserati in occasione della gara Potenza/Savoia
del 13.8.2004.
Reclamava la società rilevando la eccessiva severità del provvedimento in relazione:
- al pericolo per la pubblica incolumità, sostanzialmente inesistente;
- alla disparità di trattamento rispetto alla soc. Potenza;
- alla sproporzionata applicazione della aggravante della recidiva;
- al comportamento dei propri sostenitori nel corso della gara;
- alla fattiva collaborazione dei propri dirigenti;
- al fatto che la gara si disputasse in campo esterno;
- da ultimo, alla concreta cooperazione prestata dai propri dirigenti, durante la settimana
precedente la disputa della gara, al fine di scongiurare una qualsiasi forma di intemperanza.
Chiedeva pertanto la revoca della squalifica o in subordine una sua congrua riduzione.
Con la decisione di cui al Com. Uff. n. 191 del 25 giugno 2004 la Commissione Disciplinare
presso il Comitato Interregionale rilevava, tuttavia (ed in estrema sintesi), che
quanto commesso dai sostenitori della S.S. Savoia rivestiva caratteristiche di particolare
gravità e che gli stessi, posti in essere a pochi giorni di distanza dall’irrogazione di altra
condanna per fatti analoghi e durante l’esecuzione della stessa, meritavano di essere
sanzionati se non in misura ancor più severa, per via del comportamento fattivo tenuto
dalla dirigenza della società, certamente così come fatto dal Giudice Sportivo. Respingeva
di conseguenza il reclamo.
Si doleva della decisione appena detta la Società, che proponeva appello a questa
Commissione. Osservava preliminarmente ed ai fini dell’ammissibilità dell’impugnazione
che la Commissione Disciplinare si era limitata ad analizzare, peraltro parzialmente, soltanto
alcune delle “esaurienti e dettagliati argomentazioni” sottoposte alla sua attenzione,
senza prendere in esame le numerose altre “importantissime circostanze” che ridimensionavano
completamente le sue responsabilità. Nel merito, ribadita la particolare ed “incomprensibile”
severità della sanzione, proponeva nuovamente le considerazioni fatte valere
innanzi alla Commissione Disciplinare chiedendo la revoca della squalifica ed in subordine
una sua riduzione.
L’appello proposto, che prende le mosse da quella che effettivamente è carenza di
motivazione da parte della Commissione Interregionale e dunque dalla previsione di cui all’art.
33, comma 1 lettera c), C.G.S., è ammissibile ma non può essere accolto nel merito.
Risulta dai due distinti rapporti dei Commissari di campo e dalla relazione del Collaboratore
dell’Ufficio Indagini, che al termine della gara i sostenitori della squadra della
S.S. Savoia si sono lasciati andare ad un comportamento davvero grave ed inqualificabile,
compiendo gravi atti di violenza. Al di là delle dimensioni delle pietre, definite “di piccole
dimensioni”, ma giudicate “molto grosse” (almeno alcune) e di “grosse dimensioni”
dai Commissari di campo, rimane il fatto che i tifosi della S.S. Savoia si sono soffermati
per oltre 20 minuti a lanciarne contro i tifosi della squadra avversaria e contro le Forze
dell’Ordine, non esitando a distruggere i sanitari nei loro pressi per rifornirsi di munizioni:
il tutto per rovesciare addosso ai malcapitati a loro tiro, oltre alle pietre (da riguardare in
ogni caso non esattamente come graziosi coriandoli), pezzi di ceramica, tubi (in ferro) e
quant’altro è riuscito loro divellere dai gabinetti (vi è da presumerlo, visto in contesto ed
anche se i testimoni oculari della scena non hanno ritenuto di fare - e francamente non
può farsene loro motivo di rimprovero - l’inventario, preciso e minuzioso, degli oggetti
usati dai gentiluomini al seguito della S.S. Savoia). Alla luce di dati di fatto come questi
la tesi che condotta come quella dei sostenitori della società appellante, al di là dei due
poliziotti che sembrano essere stati colpiti (negli scudi), non ha dato luogo a concreto
pericolo per l’incolumità pubblica o ha dato luogo, al più, ad un pericolo soltanto astratto
non può essere condivisa, dal momento che l’interesse alla tutela della pubblica incolumità
prescinde dal reale verificarsi di lesioni a danno di taluno, ma prende in considerazione
la sola possibilità che taluno possa subirne. E nel caso in esame non è seriamente
contestabile che vuoi appartenenti alle Forze dell’Ordine che sostenitori della Potenza o
chiunque si trovasse in quella parte dello stadio (tifosi della stessa S.S. Savoia compresi!)
avrebbero potuto riportarne.
Osservato, dunque, che la condotta dei tifosi della S.S. Savoia è delle più gravi che si
possano ipotizzare e che la valutazione della stessa deve tener conto della sanzione inflitta
alla società appena pochi giorni prima per fatti assolutamente simili, l’eccepita disparità
di trattamento nei confronti della A.S. Calcio Potenza non rileva più di tanto, considerato
che la sanzione inflitta alla società appellante appare ben adeguata alla effettiva gravità
della violazione commessa e non può essere l’entità della sanzione irrogata ad altri
(sulla base di presupposti in fatto ed in diritto che sono necessariamente diversi) che può
farla risultare lieve o eccessiva. Va da sé che ogni sanzione va commisurata al fatto concreto
in relazione al quale viene applicata senza che possano rilevare i parametri valutativi
che in un caso (che per caratteristiche soggettive ed oggettive è sempre) diverso inducono
ad una pena diversa.
Dell’incidenza della recidiva sull’entità della sanzione questa Commissione ha già
scritto. Val la pena aggiungere adesso che detta incidenza non può essere modesta, dal
momento che i tifosi della S.S. Savoia si sono resi protagonisti di fatti di particolare gravità
a pochi giorni di distanza da fatti assolutamente simili e durante l’espiazione stessa della
relativa sanzione. Da qui la necessità, imposta dalla dimostrata inefficacia deterrente di
quella pena, di una sanzione ancora più severa.
Sul comportamento dei sostenitori della società appellante durante la gara, definito
“esemplare”, non è il caso di soffermarsi più di così. Non è certo la qualità della condotta
tenuta da taluno prima della commissione di certi fatti che può far venire meno la gravità
di questi stessi fatti quando è incontestabile che detti fatti sono realmente e notevolmente
gravi!
Innegabile (e da apprezzare moltissimo) la collaborazione dei dirigenti della S.S. Savoia.
Come già rilevato dalla Commissione Disciplinare va detto, tuttavia, che la misura
della squalifica tiene conto di tale positiva circostanza, visto che in caso contrario la stessa
sanzione avrebbe avuto consistenza maggiore.
La disputa della gara in campo esterno. Circostanza come questa non vale certo ad
elidere la responsabilità della società ospitata (la S.S. Savoia, nel caso che qui interessa)
laddove è pacifico che suoi sostenitori commettano gravi atti di violenza nonostante il servizio
d’ordine predisposto dalla società ospitante; servizio d’ordine che in occasione della
gara all’origine del presente appello risulta essere stato predisposto in maniera idonea ed
efficace, tale da non dar luogo a rilievi di sorta. Giova ricordare che le intemperanze dei
sostenitori della S.S. Savoia sono state rintuzzate dall’intervento delle Forze dell’Ordine,
presenti sul luogo in numero adeguato alle necessità.
Da ultimo la collaborazione prestata dalla società appellante, suscettibile di essere
valutata, ad avviso della stessa, a norma dell’art. 11, comma 6, C.G.S.. Le circostanze
addotte non consentono l’applicazione al caso in esame, in realtà, della norma invocata:
non è contestabile che la S.S. Savoia abbia invitato vari organismi, con un proprio fax, al
massimo impegno nel garantire le migliori condizioni di sicurezza e sollecitato la massima
attenzione per evitare il flusso di spettatori da Torre Annunziata, ma iniziativa pur encomiabile
come questa non è quel concreto adoperarsi per l’adozione di misure di sicurezza
cui fa riferimento la norma, ma sollecitazione ad altri a farlo! Senza dire che gli incidenti si
sono verificati non per la inidoneità delle misure concretamente approntate, e dunque per
lacune nell’organizzazione della gara sotto il profilo delle condizioni di sicurezza, ma per
la deliberata volontà di 400 sostenitori circa della S.S. Savoia, ben sistemati all’interno di
quell’impianto sportivo dal quale in condizioni di normale sicurezza per loro medesimi e
per gli altri avevano assistito alla gara, di abbandonarsi a sconsiderati atti di violenza; atti
non da altro determinati che dalla loro stessa volontà di lasciarsi andare alle peggiori intemperanze.
Così stando le cose difettano i presupposti perché possa applicarsi al caso
in esame l’art. 11, comma 6, C.G.S., che non intende essere un premio, ovviamente, per
la società che non offre un contributo concreto alla predisposizione delle misure di sicurezza,
ma si limita a sollecitarle ad altri od a rappresentare circostanze di fatto peraltro facilmente
rilevabili.
Alla luce delle considerazioni fin qui svolte l’appello della S.S. Savoia deve essere,
come già detto, respinto. Per effetto della soccombenza la tassa reclamo deve essere a
sua volta incamerata (art. 29, punto 13, C.G.S.).
Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dalla S.S. Savoia
di Torre Annunziata (Napoli) e dispone incamerarsi la tassa versata.
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