F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 4/C del 2/8/04 APPELLO DEL FOLIGNO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER TRE GARE CON OBBLIGO DELLA DISPUTA A POR- TE CHIUSE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato per l’Attività Interregionale – Com. Uff. n. 4 del 15.7.2004)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 4/C del 2/8/04 APPELLO DEL FOLIGNO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER TRE GARE CON OBBLIGO DELLA DISPUTA A POR- TE CHIUSE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato per l’Attività Interregionale - Com. Uff. n. 4 del 15.7.2004) La Società Foligno Calcio Srl ha proposto reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale pubblicata sul C.U. n. 4 del 15 luglio 2004, relativamente alla squalifica del campo di giuoco per tre gare con l’obbligo di disputare le stesse in campo neutro e a porte chiuse. Sostiene la ricorrente l’erronea applicazione dell’art. 11 comma 1 C.G.S. in quanto i fatti oggetto del deferimento non sarebbero connessi alla partita e che comunque la Società avrebbe posto in essere tutte le possibili misure atte ad evitare violenze e ad isolare gli autori delle stesse. Osserva la C.A.F. che i motivi del gravame sono infondati e vanno disattesi, infatti, come correttamente detto nella impugnata decisione la responsabilità della società per i fatti violenti dei propri sostenitori, può essere esclusa soltanto quando detti fatti vengano commessi per motivi del tutto estranei alla gara. Nel caso in esame risulta invece chiaramente dalla relazione dell’Ufficio Indagini che gli incidenti sono avvenuti durante lo svolgimento della gara e nel suo ambito. Data la gravità del fatto al quale hanno preso parte un centinaio di tifosi la sanzione inflitta appare esattamente applicata. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dal Foligno Calcio di Foligno (Perugia) e dispone incamerarsi la relativa tassa versata.
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