F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 4/C del 2/8/04 APPELLO DEL FOLIGNO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER TRE GARE CON OBBLIGO DELLA DISPUTA A POR- TE CHIUSE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato per l’Attività Interregionale – Com. Uff. n. 4 del 15.7.2004)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 4/C del 2/8/04
APPELLO DEL FOLIGNO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA
DEL CAMPO DI GIOCO PER TRE GARE CON OBBLIGO DELLA DISPUTA A POR-
TE CHIUSE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato per l’Attività
Interregionale - Com. Uff. n. 4 del 15.7.2004)
La Società Foligno Calcio Srl ha proposto reclamo avverso la decisione della Commissione
Disciplinare presso il Comitato Interregionale pubblicata sul C.U. n. 4 del 15 luglio
2004, relativamente alla squalifica del campo di giuoco per tre gare con l’obbligo di
disputare le stesse in campo neutro e a porte chiuse. Sostiene la ricorrente l’erronea applicazione
dell’art. 11 comma 1 C.G.S. in quanto i fatti oggetto del deferimento non sarebbero
connessi alla partita e che comunque la Società avrebbe posto in essere tutte le
possibili misure atte ad evitare violenze e ad isolare gli autori delle stesse.
Osserva la C.A.F. che i motivi del gravame sono infondati e vanno disattesi, infatti,
come correttamente detto nella impugnata decisione la responsabilità della società per i
fatti violenti dei propri sostenitori, può essere esclusa soltanto quando detti fatti vengano
commessi per motivi del tutto estranei alla gara. Nel caso in esame risulta invece chiaramente
dalla relazione dell’Ufficio Indagini che gli incidenti sono avvenuti durante lo svolgimento
della gara e nel suo ambito. Data la gravità del fatto al quale hanno preso parte un
centinaio di tifosi la sanzione inflitta appare esattamente applicata.
Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dal Foligno Calcio
di Foligno (Perugia) e dispone incamerarsi la relativa tassa versata.
Share the post "F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 4/C del 2/8/04 APPELLO DEL FOLIGNO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER TRE GARE CON OBBLIGO DELLA DISPUTA A POR- TE CHIUSE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato per l’Attività Interregionale – Com. Uff. n. 4 del 15.7.2004)"