F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 4/C del 2/8/04 APPELLO DELL’A.S. CALCIO POTENZA AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE PER ANNI 1 AL SIG. RAFFAELE MARINO, PRESIDENTE DELL’A.S. CALCIO POTENZA, DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.10.2004 AL CALCIATORE DE SIMONE MICHELE, E DELL’AMMENDA DI e 140.000,00 ALL’A.S. CALCIO POTENZA, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTI DISPOSTI: DAL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: – MARINO RAFFAELE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7 NN. 4 E 8 C.G.S.; – A.S. CALCIO POTENZA PER VIOLAZIONE DELL’ART. 2 N. 4 C.G.S.; DAL PRESIDENTE DEL COMITATO PER L’ATTIVITÀ INTERREGIONALE A CARICO DI: – MARINO RAFFAELE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7 NN. 4 E 7 C.G.S.; – DE SIMONE MICHELE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7 N. 8 C.G.S.; – A.S. CALCIO POTENZA PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2 N. 4 E 7 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato per l’Attività Interregionale – Com. Uff. n. 3 del 9.7.2004)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 4/C del 2/8/04 APPELLO DELL’A.S. CALCIO POTENZA AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE PER ANNI 1 AL SIG. RAFFAELE MARINO, PRESIDENTE DELL’A.S. CALCIO POTENZA, DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.10.2004 AL CALCIATORE DE SIMONE MICHELE, E DELL’AMMENDA DI e 140.000,00 ALL’A.S. CALCIO POTENZA, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTI DISPOSTI: DAL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: - MARINO RAFFAELE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7 NN. 4 E 8 C.G.S.; - A.S. CALCIO POTENZA PER VIOLAZIONE DELL’ART. 2 N. 4 C.G.S.; DAL PRESIDENTE DEL COMITATO PER L’ATTIVITÀ INTERREGIONALE A CARICO DI: - MARINO RAFFAELE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7 NN. 4 E 7 C.G.S.; - DE SIMONE MICHELE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7 N. 8 C.G.S.; - A.S. CALCIO POTENZA PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2 N. 4 E 7 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato per l’Attività Interregionale - Com. Uff. n. 3 del 9.7.2004) Il legale rappresentante dell’A.S. Calcio Potenza, Mecca Rocco proponeva ricorso avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato per l’Attività Interregionale pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 3 del 9 luglio 2004, eccependo, preliminarmente, “la nullità del procedimento per mancata concessione del rinvio richiesto per il grave impedimento fisico del deferito Presidente Raffaele Marino” e una serie di ulteriori motivi in fatto e in diritto. Il primo motivo è fondato e deve essere accolto e assorbe i rimanenti. Il punto di fatto è accertato che in data 7.7.2004 e 9.7.2004 l’A.S. Calcio Potenza, con due note scritte a firma, rispettivamente del Presidente, Marino Raffaele e del segretario, richiedeva il rinvio dell’udienza del 9.7.2004 della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale, per gravi motivi di salute del predetto Presidente Marino, la difesa all’udienza del 2.8.2004 ha dichiarato che è stata riscontrata al Marino una neoplasia polmonare destra, davanti alla Commissione Disciplinare la difesa dell’A.S. Calcio Poten- za insisteva per il rinvio e la Commissione Disciplinare rigettava la richiesta in quanto gli incolpati risultavano legittimamente rappresentati dell’Avvocato Fiorillo e non appariva indispensabile l’audizione personale del Presidente Marino, stante “la natura documentale dei fatti controversi”. La Commissione ritiene che la Commissione Disciplinare avrebbe dovuto non limitarsi alla generica predetta motivazione dell’ordinanza di rigetto ma verificare la legittimità dell’impedimento a comparire del Marino che nel caso in esame, alla luce della documentazione prodotta appariva sussistente, stante il ricovero in ospedale e di conseguenza ritenere risolta positivamente la prima questione che la presentazione dell’istanza di rinvio per gravi motivi di salute, comportava implicitamente come sostenuto dalla difesa davanti la C.A.F. una richiesta di essere ascoltato in udienza non appena possibile e ciò confacente alle facoltà riconosciute dal C.G.S.. In questa situazione si impone l’annullamento della decisione della Commissione Disciplinare e la conseguente trasmissione degli atti allo stesso organo per nuovo giudizio. Per questi motivi la C.A.F. in accoglimento dell’appello come sopra proposto dall’A.S. Calcio Potenza di Potenza, annulla l’impugnata delibera, ai sensi dell’art. 33 n. 5 C.G.S., per difetto di contraddittorio, con rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato per l’Attività Interregionale per nuovo esame di merito. Ordina restituirsi la tassa versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it