• Stagione sportiva: 2004/2005
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 4/C del 2/8/04
APPELLO DELL’A.S. CALCIO POTENZA AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE
PER ANNI 1 AL SIG. RAFFAELE MARINO, PRESIDENTE DELL’A.S. CALCIO
POTENZA, DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.10.2004 AL CALCIATORE DE SIMONE
MICHELE, E DELL’AMMENDA DI e 140.000,00 ALL’A.S. CALCIO POTENZA,
INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTI DISPOSTI:
DAL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI:
– MARINO RAFFAELE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7 NN. 4 E 8 C.G.S.;
– A.S. CALCIO POTENZA PER VIOLAZIONE DELL’ART. 2 N. 4 C.G.S.;
DAL PRESIDENTE DEL COMITATO PER L’ATTIVITÀ INTERREGIONALE A CARICO
DI:
– MARINO RAFFAELE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7 NN. 4 E 7 C.G.S.;
– DE SIMONE MICHELE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7 N. 8 C.G.S.;
– A.S. CALCIO POTENZA PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2 N. 4 E 7 C.G.S.
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato per l’Attività Interregionale
– Com. Uff. n. 3 del 9.7.2004)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 4/C del 2/8/04
APPELLO DELL’A.S. CALCIO POTENZA AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE
PER ANNI 1 AL SIG. RAFFAELE MARINO, PRESIDENTE DELL’A.S. CALCIO
POTENZA, DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.10.2004 AL CALCIATORE DE SIMONE
MICHELE, E DELL’AMMENDA DI e 140.000,00 ALL’A.S. CALCIO POTENZA,
INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTI DISPOSTI:
DAL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI:
- MARINO RAFFAELE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7 NN. 4 E 8 C.G.S.;
- A.S. CALCIO POTENZA PER VIOLAZIONE DELL’ART. 2 N. 4 C.G.S.;
DAL PRESIDENTE DEL COMITATO PER L’ATTIVITÀ INTERREGIONALE A CARICO
DI:
- MARINO RAFFAELE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7 NN. 4 E 7 C.G.S.;
- DE SIMONE MICHELE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7 N. 8 C.G.S.;
- A.S. CALCIO POTENZA PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2 N. 4 E 7 C.G.S.
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato per l’Attività Interregionale
- Com. Uff. n. 3 del 9.7.2004)
Il legale rappresentante dell’A.S. Calcio Potenza, Mecca Rocco proponeva ricorso
avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato per l’Attività Interregionale
pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 3 del 9 luglio 2004, eccependo, preliminarmente,
“la nullità del procedimento per mancata concessione del rinvio richiesto per il
grave impedimento fisico del deferito Presidente Raffaele Marino” e una serie di ulteriori
motivi in fatto e in diritto.
Il primo motivo è fondato e deve essere accolto e assorbe i rimanenti.
Il punto di fatto è accertato che in data 7.7.2004 e 9.7.2004 l’A.S. Calcio Potenza,
con due note scritte a firma, rispettivamente del Presidente, Marino Raffaele e del segretario,
richiedeva il rinvio dell’udienza del 9.7.2004 della Commissione Disciplinare presso
il Comitato Interregionale, per gravi motivi di salute del predetto Presidente Marino, la difesa
all’udienza del 2.8.2004 ha dichiarato che è stata riscontrata al Marino una neoplasia
polmonare destra, davanti alla Commissione Disciplinare la difesa dell’A.S. Calcio Poten-
za insisteva per il rinvio e la Commissione Disciplinare rigettava la richiesta in quanto gli
incolpati risultavano legittimamente rappresentati dell’Avvocato Fiorillo e non appariva indispensabile
l’audizione personale del Presidente Marino, stante “la natura documentale
dei fatti controversi”.
La Commissione ritiene che la Commissione Disciplinare avrebbe dovuto non limitarsi
alla generica predetta motivazione dell’ordinanza di rigetto ma verificare la legittimità
dell’impedimento a comparire del Marino che nel caso in esame, alla luce della documentazione
prodotta appariva sussistente, stante il ricovero in ospedale e di conseguenza ritenere
risolta positivamente la prima questione che la presentazione dell’istanza di rinvio
per gravi motivi di salute, comportava implicitamente come sostenuto dalla difesa davanti
la C.A.F. una richiesta di essere ascoltato in udienza non appena possibile e ciò confacente
alle facoltà riconosciute dal C.G.S..
In questa situazione si impone l’annullamento della decisione della Commissione Disciplinare
e la conseguente trasmissione degli atti allo stesso organo per nuovo giudizio.
Per questi motivi la C.A.F. in accoglimento dell’appello come sopra proposto dall’A.S.
Calcio Potenza di Potenza, annulla l’impugnata delibera, ai sensi dell’art. 33 n. 5 C.G.S.,
per difetto di contraddittorio, con rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare presso il
Comitato per l’Attività Interregionale per nuovo esame di merito. Ordina restituirsi la tassa
versata.
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APPELLO DELL’A.S. CALCIO POTENZA AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE
PER ANNI 1 AL SIG. RAFFAELE MARINO, PRESIDENTE DELL’A.S. CALCIO
POTENZA, DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.10.2004 AL CALCIATORE DE SIMONE
MICHELE, E DELL’AMMENDA DI e 140.000,00 ALL’A.S. CALCIO POTENZA,
INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTI DISPOSTI:
DAL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI:
– MARINO RAFFAELE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7 NN. 4 E 8 C.G.S.;
– A.S. CALCIO POTENZA PER VIOLAZIONE DELL’ART. 2 N. 4 C.G.S.;
DAL PRESIDENTE DEL COMITATO PER L’ATTIVITÀ INTERREGIONALE A CARICO
DI:
– MARINO RAFFAELE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7 NN. 4 E 7 C.G.S.;
– DE SIMONE MICHELE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7 N. 8 C.G.S.;
– A.S. CALCIO POTENZA PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2 N. 4 E 7 C.G.S.
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato per l’Attività Interregionale
– Com. Uff. n. 3 del 9.7.2004)"