F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 50/C del 13/06/05 APPELLO A.S.D. ALATRI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE SETTANNI MICHELE FINO AL 31.12.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio Com. Uff. n. 97 del 5.5.2005)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 50/C del 13/06/05 APPELLO A.S.D. ALATRI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE SETTANNI MICHELE FINO AL 31.12.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio Com. Uff. n. 97 del 5.5.2005) La Commissione Disciplinare (C.U. n. 97 del 5 maggio 2005) respingeva il reclamo dell’A.S. Alatri, proposto avverso il provvedimento di squalifica fino al 31.12.2005 del calciatore Settanni Michele adottato dal Giudice Sportivo in data 21.4.2005. Con l’appello in esame la società ricorrente chiede l’annullamento del predetto provvedimento di squalifica. La Commissione osserva che la ricorrente non deduce motivi di diritto che possono giustificare l’appello avverso la decisione della Disciplinare,poiché si limita alla richiesta di una valutazione del fatto,che comporta in sostanza un terzo grado di giudizio, con conseguente inammissibilità dell’appello in esame ai sensi dell’art.33,comma 1, C.G.S.. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33 comma 1 C.G.S., l’appello come sopra proposto dalla A.S.D. Alatri di Alatri (Frosinone) e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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