F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 50/C del 13/06/05 APPELLO U.S. PIAVON AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PLAY-OFF BARBICANO ZANNA SPORT/PIAVON DEL 02.06.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto Com. Uff. n. 60 del 4.6.2005)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 50/C del 13/06/05
APPELLO U.S. PIAVON AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PLAY-OFF BARBICANO ZANNA SPORT/PIAVON DEL 02.06.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto Com. Uff. n. 60 del 4.6.2005)
La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto accoglieva il reclamo Barbisano Zanna Sport che lamentava l’irregolare partecipazione, fra le file del Piavon, del calciatore Lazzarato Andrea, in occasione della gara Barbisano Zanna Sport/Piavon del 2.6.2005.
Infliggeva pertanto alla U,S, Piavon la sanzione sportiva della perdita della gara ex art, 12 comma 5 C.G.S. determinando il risultato della gara per 3 a 0 a favore della Barbisano Zanna Sport (Com. Uff. n. 60 del 4 giugno 2005).
Ricorreva a questa C.A.F .l’Unione Sportiva Piavon sottolineando come la U.S. Barbisano Zanna Sport non avesse fatto loro pervenire nei termini copia del reclamo inviato al Giudice di prima istanza.
Il ricorso è fondato e va quindi accolto.
Con Com. Uff. n. 171/A del 22 febbraio 2005 veniva stabilita la abbreviazione dei termini procedurali innanzi agli organi di giustizia sportiva per le ultime 4 giornate e degli eventuali spareggi dei campionati provinciali e regionali di calcio ad 11 e di calcio a 5 maschili e femminili della Lega Nazionale Dilettanti stagione sportiva 2004/2005.
Riguardo ai reclami per posizioni irregolari di tesserati per le ultime 4 gare e per gli eventuali spareggi dei campionati organizzati dai Comitati Regionali e Provinciali è stato stabilito che:
a) per i procedimenti di 1ª istanza davanti alla Commissione Disciplinare gli eventuali reclami alla Commissione Disciplinare, a norma dell’art 42 comma 3 C.G.S., dovranno pervenire via telefax od altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 12.00 del secondo giorno successivo alla data di effettuazione della gara, con contestuale invio, sempre nel medesimo termine, di copia alla controparte oltre al versamento della relativa tassa.
La controparte ove lo ritenga potrà far pervenire via telefax od altro mezzo idoneo le proprie dededuzioni presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 12.00 del giorno successivo alla data di ricezione del reclamo.
La Commissione Disciplinare esaminerà il reclamo e deciderà nella stessa giornata della discussione con pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale che sarà trasmesso alle due società interessate e alla C.A.F. mediante trasmissione via telefax od altro mezzo idoneo. In ogni caso la decisione si intende conosciuta dalla data di pubblicazione del Com. Uff. (art 17 comma 11 C.G.S.).
La Barbisano Zanna Sport ha prodotto copia di una busta spedita per raccomandata alla Piavon, busta che la stessa Barbisano afferma contenere copia del ricorso presentato al Giudice di prima istanza.
Orbene, a parte il fatto che non vi è assoluta prova che tale plico contenesse la copia del ricorso in oggetto, risulta pacificamente che lo stesso ricorso non sia stata spedito alla contro interessata per fax, unico mezzo idoneo a comprovare sia l’orario di invio del ricorso alla Commissione Disciplinare che il suo contenuto.
Il ricorso va pertanto accolto e, ai sensi dell’art. 33 comma 5 C.G.S., va annullata l’impugnata delibera ripristinando il risultato conseguito nel campo.
Dispone la restituzione della tassa reclamo.
Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello proposto dall’U.S. Piavon di
Piavon (Trieste), annulla senza rinvio l’impugnata delibera, ai sensi dell’art. 33 comma 5
C.G.S., per inammissibilità del reclamo proposto dall’U.S. Barbicano Zanna Sport avverso la regolarità della gara Barbicano Zanna Sport/Piavon del 2.6.2005, ripristinando il risultato di 1-1 conseguito in campo. Ordina la restituzione della tassa versata.
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