F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 50/C del 13/06/05 APPELLO A.S.D. CORVARO F.C. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CORVARO/TURANIA DEL 1.5.2005 (Delibera Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio Com. Uff. n. 100 del 12.5.2005)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 50/C del 13/06/05
APPELLO A.S.D. CORVARO F.C. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CORVARO/TURANIA DEL 1.5.2005 (Delibera Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio Com. Uff. n. 100 del 12.5.2005)
La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 100 del 12 maggio 2005, confermava, nei confronti dell’appellante, la punizione sportiva della perdita della gara F.C. Corvaro/Turania del 1.5.2005, inflitta dal Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Rieti, per il comportamento gravemente scorretto e violento dei suoi sostenitori, che, tra l’altro, colpivano il Direttore di gara con un sasso “facendolo cadere in terra stordito per il forte dolore”.
Avverso questa decisione proponeva appello il Vice Presidente del F.C. Corvaro, Aldo
Maceroni.
L’appello è infondato e non può essere accolto.
In sostanza, la ricorrente chiede di “accertare le cause del malore, che effettivamente ha colpito il direttore di gara” con una serie di indagini presso varie strutture sanitarie, presso le forze dell’ordine e i calciatori del F.C. Corvaro.
La richiesta non può essere accolta, per la natura del presente giudizio e perché, come osservato dalla Commissione Disciplinare, la vicenda è stata ricostruita sulla base del rapporto arbitrale,che, come è noto, costituisce fonte di prova privilegiata (l’arbitro ha riferito di essere “stato colpito da un sasso della grandezza di una noce, sulla parte sinistra delle testa” lanciato dalla tribuna dove si trovavano numerosi tifosi del F.C. Corvaro).
Segue l’incameramento della relativa tassa reclamo.
Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dall’A.S.D. Corvaro
F.C. di Corvaro (Rieti) e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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