F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 50/C del 13/06/05 APPELLO S.S. SAN GIACOMO ACRI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 16.04.2007 INFLITTA AL CALCIATORE TOCCI FIORELLO (Delibera della Commissione Disciplinare presso Comitato Regionale Calabria Com. Uff. n. 120 del 9.5.2005)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 50/C del 13/06/05
APPELLO S.S. SAN GIACOMO ACRI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 16.04.2007 INFLITTA AL CALCIATORE TOCCI FIORELLO (Delibera della Commissione Disciplinare presso Comitato Regionale Calabria Com. Uff. n. 120 del 9.5.2005)
La S.S. San Giacomo Acri ha proposto reclamo avverso decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria, pubblicata sul Com. Uff. n. 120 del
9 maggio 2005 con la quale è stata confermata la squalifica al calciatore Tocci Fiorello fino al 16.4.2007 per comportamento violento nei confronti dell’arbitro.
Il ricorso è evidentemente tardivo e quindi inammissibile, ai sensi dell’ar t. 33.2
C.G.S..
Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33 comma 2
C.G.S., per tardività, l’appello proposto dalla S.S. San Giacomo Acri di San Giacomo d’Acri (Cosenza) e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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