F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 50/C del 13/06/05 APPELLO U.S. VIGOR SENIGALLIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER N. 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE LORETI ALESSANDRO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche Com. Uff. n. 130 del 10.6.2005)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 50/C del 13/06/05
APPELLO U.S. VIGOR SENIGALLIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER N. 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE LORETI ALESSANDRO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche Com. Uff. n. 130 del 10.6.2005)
L’U.S. Vigor Senigallia ha presentato ricorso avverso il provvedimento emesso dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche e pubblicato sul Com. Uff. n. 130 del 10 giugno 2005 con il quale veniva respinto il reclamo della stessa Società avverso la squalifica per due giornate inflitta al calciatore Loreti Alessandro, in relazione ai fatti avvenuti nel corso della gara Vigor Senigallia/Castelsardo del 5.6.2005 (spareggio Campionato di Eccellenza 2004/2005).
Con il ricorso, peraltro, si chiede esclusivamente il riesame del fatto, già esaurientemente esaminato e valutato dalla Commissione Disciplinare sulla base degli atti ufficiali. Tale riesame non è consentito in questa sede ai sensi dell’art. 33.1 C.G.S..
Per questi motivi dichiara inammissibile l’appello come sopra proposto dall’U.S. Vigor
Senigallia di Senigallia (Ancona) e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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