F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 50/C del 13/06/05 APPELLO U.S. ARIANO IRPINO AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER N. 6 GARE AL CALCIATORE DELL’ INFANTE ANTONIO E DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 ALLA SOCIETÀ, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, RISPETTIVAMENTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. E DELL’ART. 2 COMMA 4 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso Comitato Interregionale Com. Uff. n. 183 del 20.5.2005)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 50/C del 13/06/05 APPELLO U.S. ARIANO IRPINO AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER N. 6 GARE AL CALCIATORE DELL’ INFANTE ANTONIO E DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 ALLA SOCIETÀ, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, RISPETTIVAMENTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. E DELL’ART. 2 COMMA 4 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso Comitato Interregionale Com. Uff. n. 183 del 20.5.2005) A seguito di deferimento del Procuratore Federale a carico del calciatore Dell’Infante Antonio per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. e del’U.S. Ariano Irpino per violazione dell’art. 2 comma 2 C.G.S., la Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale irrogava le sanzioni della squalifica per n. 6 gare al calciatore Dell’Infante Antonio e dell’ammenda di € 5000,00 alla U.S. Ariano Irpino per avere l’U.S. Ariano Irpino “in occasione della gara Lavello/Ariano Irpino del 13.03.2005... presentato n. 4 calciatori non aventi titolo perchè sprovvisti di regolare tesseramento in distinta gara, sottoscritta dal capitano Antonio Delll’Infante nella qualità di dirigente accompagnatore ufficiale” (Com. Uff. n. 183 del 20 maggio 2005). Avverso detta decisione propone appello l’U.S. Ariano Irpino. L’appello può trovare parziale accoglimento. Invero sostiene la società che in occasione della gara, tenutasi sul campo del Lavello il 12.3.2005, la Città di Ariano Irpino ed il suo circondario si trovavano sotto la sferza di continue bufere di neve con consequenziali ed oggettive difficoltà di comunicazione e di spostamento. Tale situazione ha comportato alla società una obiettiva difficoltà organizzativa in quanto alcuni calciatori e dirigenti preposti ad accompagnare la squadra erano al momento impossibilitati a farlo per motivi climatici che impediva loro di raggiungere la Città di Ariano. Per evitare di mancare alla gara sportiva e quindi di rinunciare alla trasferta, la Società ha dovuto addirittura rivolgersi ai genitori di alcuni calciatori che si accollavano l’onere di raccoglierne almeno 11 e di provvedere con propri mezzi alla trasferta. Alcuni calciatori portatisi a Lavello e reperiti all’ultimo istante, pur avendo sottoscritto giorni prima il regolare tesseramento, non risultavano regolarmente tesserati in quanto il responsabile della Società, addetto all’invio delle rituali raccomandate all’Ufficio della Lega Calcio a causa delle proibitive condizioni atmosferiche (neve), non aveva provveduto a causa di forza maggiore ed anche nella convinzione che fossero atleti che non avrebbero partecipato alla gara il Lavello. Tanto ciò è vero che detti calciatori hanno partecipato alla gara con il vero nome, ignari del mancato tesseramento e che a sottoscrivere la distinta gara da consegnare all’arbitro ha dovuto sopperire il capitano Dell’Infante Antonio, calciatore di spicco della squadra ed anche minorenne in mancanza di un dirigente accompagnatore ufficiale. La C.A.F., tenuto conto delle motivazioni addotte a difesa, delle giustificazioni, della buona fede sia della società che del calciatore Dell’Infante, ritiene che le originarie sanzioni inflitte possano essere ridimensionate, fissando rispettivamente la sanzione della squalifica per n. 2 gare a carico del calciatore e quella dell’ammenda di € 2000,00 a carico della società. Per questi motivi la C.A.F. accoglie parzialmente l’appello proposto dall’U.S. Ariano Irpino di Ariano Irpino (Avellino), riducendo la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Dell’Infante Antonio a n. 2 giornate di gara e la sanzione dell’ammenda inflitta alla U.S. Ariano Irpino a € 2.000,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it