F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 51/C del 20/06/05 APPELLO A.C. OSTUNI SPORT AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MONOPOLI-OSTUNI SPORT DEL 31.3.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia Com. Uff. n. 45 del 5.5.2005).
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 51/C del 20/06/05
APPELLO A.C. OSTUNI SPORT AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MONOPOLI-OSTUNI SPORT DEL 31.3.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia Com. Uff. n. 45 del 5.5.2005).
Con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 45 del 5 maggio 2005 la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia respingeva il reclamo proposto dalla A.C. Ostuni Sport in relazione a fatti verificatisi in occasione della gara A.C. Monopoli/A.C. Ostuni del 31.3.2005 (Campionato di Eccellenza 2004/2005).
Osservava la Commissione, ribadendo quanto già affermato dal Giudice Sportivo, che le emergenze del procedimento non consentivano di affermare con giudizio di assoluta certezza che i calciatori Luigi Incitti ed Alfredo Cimino fossero stati aggrediti da dirigenti della A.C. Monopoli o da soggetti non identificati a questa riconducibili.
Avverso tale decisione proponeva appello la società che lamentava, in sostanza, l’erronea valutazione dei fatti all’origine dal procedimento. Rilevava, in particolare, che alla luce delle affermazioni contenute nei referti dei Commissari di Campo, “benché inevitabilmente non impeccabili per precisione e dovizia di particolari, a causa della repentinità del succedersi degli eventi”, poteva stabilirsi con sicurezza che l’Incitti ed il Cimino erano stati aggrediti da “soggetti appartenenti alla S.C. Monopoli”, tra i quali “i sigg. Chicco Nicola e Belviso Emanuele, rispettivamente massaggiatore e dirigente accompagnatore ufficiale del sodalizio ospitante”.Fatto presente, dunque, che gli atti dei due Commissari offrivano la prova, “pur non avendo assistito in prima persona (gli stessi Commissari) all’aggressione de qua”, della riconducibilità dei fatti alla S.C. Monopoli, chiedeva infliggersi a questa la sanzione sportiva della perdita della gara o, in via subordinata, una penalizzazione pari ai punti conquistati sul campo. L’appello della A.C. Ostuni Sport non è ammissibile.
Ai sensi dell’art. 33 punto 1 lettere b) e c) C.G.S. le decisioni delle Commissioni Disciplinari possono essere impugnate innanzi a questa Commissione d’Appello sia per “violazione o falsa applicazione” delle norme federali espressamente richiamate che per “omessa... motivazione su un punto decisivo della controversia”. Al di là di mere espressioni di stile concernenti la presunta (ed assolutamente pretestuosa) violazione e falsa applicazione da parte della Commissione Disciplinare delle norme del C.G.S. e la presunta (ed ugualmente pretestuosa) contraddittorietà della motivazione, la A.C. Ostuni non ha proposto appello, invece, per una o per entrambe le ragioni appena dette, ma per questioni di fatto traenti origine da una diversa ricostruzione dell’accaduto. Va da sé, di conseguenza, che l’appello, proposto fuori dai casi di cui all’art. 33 punto 1 C.G.S. deve essere dichiarato inammissibile, senza che occorra soffermarsi sui rilievi messi in evidenza proprio dalla società in ordine all’impossibilità di ricostruire con certezza i fatti sulla base dei referti dei Commissari di campo.
Vero è, che ai sensi della lettera d) del medesimo art. 33 punto 1 C.G.S. le decisioni delle Commissioni Disciplinari possono essere impugnate innanzi a questa Commissione anche per questioni attinenti al merito, ma nel solo caso in cui questa stessa Commissione venga “adita come giudice di secondo grado in materia di illecito e nelle altre materie normativamente indicate”. Come non è nel caso in esame, posto che questa Commissione interviene nel presente procedimento come giudice non di seconda, ma di terza ed ultima istanza e posto che l’appello della A.C. Ostuni Sport non verte su un illecito sportivo né su alcuna delle “altre materie normativamente previste”; materie, queste ultime, fra le quali non rientrano i fatti all’origine del presente procedimento.
Discende da quanto fin qui rilevato che l’appello proposto va dichiarato, come già detto, inammissibile.
Per effetto della soccombenza la tassa reclamo deve essere incamerata (art. 29, punto 13, C.G.S.).
Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33, comma 1, C.G.S., l’appello come sopra proposto dall’A.C. Ostuni Sport di Ostuni (Brindisi) e dispone l’incameramento della tassa versata.
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