F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 51/C del 20/06/05 APPELLO A.S. VESEVUS TRECASE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CARIOCAS/VESEVUS TRECASE DEL 27.2.2005 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica Com. Uff. n. 58 del 5.5.2005).

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 51/C del 20/06/05 APPELLO A.S. VESEVUS TRECASE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CARIOCAS/VESEVUS TRECASE DEL 27.2.2005 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica Com. Uff. n. 58 del 5.5.2005). Con ricorso del 6.5.2005 l’A.S. Vesevus Trecase ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica con cui le era stata inflitta la sanzione sportiva della perdita della gara Cariocas/Vesevus del 27.2.2005 (Torneo fascia B Categoria Allievi del Comitato Provinciale di Napoli). Non mette conto di riferire circa i motivi di doglianza della ricorrente, in quanto dall’esame degli atti effettuato per decidere sul reclamo, è emerso che, trattandosi di posizione asseritamente irregolare del calciatore Francesco Colantuono, il reclamo della Cariocas è stato proposto il 14.3.2005, quando la gara, come ricordato, si era disputata il 27.2 precedente. Ne consegue, a norma del n. 3 dell’art. 42 C.G.S., che detto reclamo risulta palesemente tardivo (oltre il 7° giorno dallo svolgimento della gara) e che pertanto su di esso non poteva essere assunta decisione alcuna in ordine alla regolarità della gara in relazione alla posizione del calciatore Colantuono. L’impugnata decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado deve pertanto essere annullata, laddove ha sancito la perdita della gara da parte della odierna ricorrente, mentre va ripristinato il risultato conseguito sul campo. Poiché peraltro sussistono, in base agli atti, sufficienti elementi per lasciar ritenere che effettivamente la posizione del calciatore Colantuono fosse irregolare, tanto va accertato mediante invio degli atti al Procuratore federale che, all’esito delle sue valutazioni, deciderà se procedere nei confronti del predetto calciatore e di quegli altri interessati che dovessero essere ritenuti meritevoli di giudizio. Va pertanto dato mandato alla Segreteria di provvedere all’invio degli atti, come in precedenza specificato. Va disposta la restituzione della tassa. Per questi motivi la C.A.F accoglie il reclamo come sopra proposto dalla A.S. Vesevus Trecase, annulla senza rinvio l’impugnata delibera, ai sensi dell’art. 33 comma 5 C.G.S., per inammissibilità del reclamo proposto fuori termine al Giudice Sportivo di 2° Grado dal G.S. Cariocas avverso la regolarità della gara Cariocas-Vesevus Trecase del 27.2.2005, ripristina il risultato di 0-1 conseguito in campo nella gara su riportata. Rimette gli atti alla Procura Federale per gli eventuali provvedimenti di competenza nei confronti del calciatore Colantuono Francesco. Ordina la restituzione della tassa versata.
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