F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 51/C del 20/06/05 APPELLO CALCIATORE DI CERCHIO PIERO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 13.4.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo Com. Uff. n. 77 del 26.5.2005)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 51/C del 20/06/05
APPELLO CALCIATORE DI CERCHIO PIERO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 13.4.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo Com. Uff. n. 77 del 26.5.2005)
Il Sig. Di Cerchio Piero, calciatore tesserato per l’A.S. Pescina ha presentato ricorso avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo, pubblicata sul C.U. n. 77 del 26 maggio 2005, con la quale è stata ridotta fino al 13.4.2007 la squalifica inflittagli dal Giudice Sportivo per i fatti avvenuti nella gara River Aterno/Pescina disputata il 9.4.2005 per il Campionato “Amatori”.
Il ricorrente ha ribadito quanto già sostenuto in precedenza circa lo scambio di persona in cui sarebbe a suo dire incorso il Direttore di gara, in quanto egli era già stato sostituito prima dell’episodio di che trattasi.
Rileva questa Commissione d’Appello che non è possibile in questa sede il riesame del fatto che quindi deve considerarsi avvenuto così come accertato nei primi due gradi del giudizio.
Può invece essere presa in esame la richiesta di riduzione della sanzione e, sotto questo profilo, il ricorso appare accoglibile tenuto conto dell’effettiva entità del fatto come risulta dal referto di gara, dal quale emerge che l’unico atto di violenza fisica posto in essere dal Di Cerchio è consistito in una tirata di capelli senza alcuna conseguenza. Si ritiene equo ridurre ulteriormente la squalifica fino al 31.12.2006.
Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell’appello proposto dal calciatore Di Cerchio Piero, riduce al 31.12.2006 la sanzione della squalifica già inflitta al reclamante e dispone la restituzione della tassa reclamo.
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