F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 51/C del 20/06/05 APPELLO A.S. CASAPESENNA CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VALENTE-CASAPESENNA DEL 18.5.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania Com. Uff. n. 104 del 16.6.2005)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 51/C del 20/06/05
APPELLO A.S. CASAPESENNA CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VALENTE-CASAPESENNA DEL 18.5.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania Com. Uff. n. 104 del 16.6.2005)
La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 114 del 16 giugno 2005, applicava alla A.S. Casapesenna la sanzione sportiva della perdita della gara Valente/Casapesenna del 18.5.2005 con il punteggio di 3-0, per la posizione irregolare del Signor Di Felice Nicola, che ha partecipato alla gara, come assistente di parte dell’arbitro, nonostante “fosse censito, quale dirigente, a favore della società Casapulla, associata al Comitato Regionale Campania, come società pura di 3ª Categoria Under 18, che ha partecipato, nell’anno sportivo in corso al campionato regionale di attività mista”.
Avverso questa decisione proponeva appello alla C.A.F., l’odierna ricorrente, richiedendo l’annullamento della delibera della Commissione Disciplinare “per errata e travisata applicazione del C.G.S. e delle disposizioni previste dall’abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di giustizia sportiva per le ultime quattro gare, prescritte dal Com. Uff. 171, pubblicato dalla F.I.G.C. il 22.2.2005”.
L’appello è fondato e merita di essere accolto.
In effetti, la società Valente, nel presentare reclamo avverso la regolarità della predetta gara, non risulta avere rispettato le disposizioni previste e pubblicate sul Com. Uff. della F.I.G.C., n. 171/A del 22.2.2005, concernenti l’abbreviazione dei termini per i procedimenti per le ultime quattro gare di campionato, in quanto lo ha inviato, in data 20.5.2005, alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania e alla A.S. Casapesenna, solo, in data 28.5.2005 (con otto giorni di ritardo sul termine prescritto; ed in tutti e due i casi, a mezzo raccomandata e non per fax).
Ne consegue che il reclamo della società Valente alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania è stato notificato irritualmente e tardivamente alla controparte e doveva, quindi essere dichiarato inammissibile.
Da ciò deriva l’accoglimento senza rinvio dell’appello della A.S. Casapesenna a questa Commissione, ex art. 33 comma 5 C.G.S., con il ripristino del risultato conseguito sul campo.
Va restituita la tassa reclamo.
Per questi motivi la C.A.F. accoglie l’appello come sopra proposto dall’A.S. Casapesenna Calcio di Casapesenna (Caserta), annulla senza rinvio l’impugnata delibera, ai sensi dell’art. 33 comma 5 C.G.S., per inammissibilità del reclamo proposto alla Commissione Disciplinare dalla S.S.C. Valente avverso la regolarità della gara Valente/Casapesenna Calcio del 18.5.2005, ripristina il risultato di 0-1 conseguito in campo nella gara su indicata. Ordina la restituzione della tassa reclamo.
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