F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 51/C del 20/06/05 APPELLO DEL SIG. PRINCI ANTONINO, GIÀ PRESIDENTE A.C. DELIANUOVA AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE SINO AL 30.6.2007 INFLITTA A SEGUITO DEL DEFERIMENTO DELLA COMMISSIONE TESSERAMENTI, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, 2 E 8 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria Com. Uff. n. 127 del 23.5.2005).
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 51/C del 20/06/05
APPELLO DEL SIG. PRINCI ANTONINO, GIÀ PRESIDENTE A.C. DELIANUOVA AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE SINO AL 30.6.2007 INFLITTA A SEGUITO DEL DEFERIMENTO DELLA COMMISSIONE TESSERAMENTI, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, 2 E 8 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria Com. Uff. n. 127 del 23.5.2005).
La Commissione ritiene opportuno, per una questione di organicità, seguire l’ordine cronologico degli avvenimenti.
La Commissione Tesseramenti ha dichiarato nullo e privo di efficacia, “per palese apocrifia della firma apposta, la richiesta di tesseramento del calciatore Squillace Gregorio, in favore della A.C. Delianuova Calcio e ha disposto il deferimento, per violazione degli art. 1, 2 e 8 C.G.S., del Presidente dell’A.C. Delianuova (Princi Antonino) e della stessa società sportiva”.
Per quanto concerne l’appello avverso la decisione della Commissione Tesseramenti lo stesso è inammissibile, ex art. 32 comma 2 lettera A, per mancato rispetto dei termini per presentare ricorso.
La relativa decisione è, pertanto, da considerarsi passata in giudicato, situazione che assorbe tutte le questioni, sul punto prospettate nei motivi.
Per completezza, va ricordato che la notifica dell’udienza è stata ritualmente notificata al Princi presso la sede dell’A.C. Delianuova, della quale, all’epoca, era Presidente.
Alla stessa decisione di inammissibilità deve pervenirsi per quanto concerne la richiesta di revocazione della decisione della Commissione Tesseramenti, per mancanza di fatti o documenti tali da imporre il nuovo giudizio (la questione riguardante la irritualità della notifica, prospettata nei motivi non rientra, comunque, in nessuna delle ipotesi di cui all’art. 35 comma 1 C.G.S.).
Resta da dire dell’appello avverso la decisione della Commissione Disciplinare (oggetto principale delle doglianze del Princi).
La notifica della comunicazione dell’udienza della Commissione Disciplinare risulta essere stata ritualmente notificata al Princi, a mani della madre.
Passando al merito, il Princi sostiene che la predetta firma dello Squillaci non è apocrifa.
Puntualmente, la Commissione Disciplinare ha affermato che “il provvedimento
(della Commissione Tesseramenti che ha attestato la falsità della firma del giocatore) è ormai definitivo, in assenza di gravame... e che il fatto da considerarsi, ad ogni effetto accertato, integra gli estremi della violazione contestata a carico del dirigente Princi Antonino, all’epoca Presidente della Delianuova Calcio, per avere quanto meno favorito e concorso alla perpetrazione dell’illecito (incontestabile per la sottoscrizione nella sua qualità della richiesta di tesseramento) e la responsabilità diretta della società di appartenenza”.
Il Princi, sul punto, si limita a “ritenere che la firma sia stata apposta, in sua presenza, dal calciatore”. Questo assunto contrasta, in modo insuperabile, con quanto stabilito dalla Commissione Tesseramenti, con decisione, come detto, passata in giudicato.
Fuori questione è, poi, che nella sua qualità di Presidente della società, il Princi abbia dato un suo apporto causale al verificarsi dell’evento, anche semplicemente agendo come concorrente morale, nelle vesti di istigatore o di rafforzatore dell’autore materiale.
Ne consegue la non necessità di accertare che il Princi sia stato o meno l’autore materiale della falsificazione della firma del calciatore.
Per quanto concerne la quantificazione della pena, la Commissione ritiene che, tenuto conto di tutte le modalità dei fatti e dell’effettivo grado della lesione del bene giudirico protetto, la sanzione sportiva adeguata sia quella dell’inibizione del Princi fino al 31.12.2005.
Deve essere restituita la tassa di reclamo.
Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell’appello proposto dal Sig. Princi Antonino, riduce al 31.12.2005 la sanzione dell’inibizione già inflitta al reclamante, dichiara inammissibile la richiesta di revocazione della delibera della Commissione Tesseramenti di cui al Com.Uff. n. 19/D del 13.2.2004 ed ordina la restituzione della tassa reclamo.
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