• Stagione sportiva: 2004/2005
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 51/C del 20/06/05
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE AI SENSI DELL’ART. 31 COMMA 1 DELLO STATUTO DELLA F.I.G.C.:
DEL SIG. PACENZA MARCO, GIÀ PRESIDENTE DELLA SEZIONE A.I.A. DI ROSSANO, PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 C.G.S.;
DEL SIG. TORNICELLO ANTONIO, ARBITRO DELLA SEZIONE A.I.A. DI ROSSANO, PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 C.G.S.;
DEL SIG. CALAUTTI SALVATORE, DIRIGENTE DELLA SOCIETA A.S. MARINA DI GIOIOSA, PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 C.G.S..;
DELLA SOCIETÀ A.S. MARINA GIOIOSA PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 2 COMMI 3 E 4 C.G.S.. IN ORDINE AGLI ADDEBITI CONTESTATI AL SUO DIRIGENTE CALAUTTI SALVATORE;
DEL SIG. ALFANO ROCCO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.C. COMPRENSORIO AMANTEA, PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 C.G.S.;
DELLA SOCIETÀ A.C. COMPRENSORIO AMANTEA PER RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 2 COMMA 4 C.G.S. IN ORDINE AGLI ADDEBITI CONTESTATI AL SUO PRESIDENTE ALFANO ROCCO.
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 51/C del 20/06/05
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE AI SENSI DELL’ART. 31 COMMA 1 DELLO STATUTO DELLA F.I.G.C.:
DEL SIG. PACENZA MARCO, GIÀ PRESIDENTE DELLA SEZIONE A.I.A. DI ROSSANO, PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 C.G.S.;
DEL SIG. TORNICELLO ANTONIO, ARBITRO DELLA SEZIONE A.I.A. DI ROSSANO, PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 C.G.S.;
DEL SIG. CALAUTTI SALVATORE, DIRIGENTE DELLA SOCIETA A.S. MARINA DI GIOIOSA, PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 C.G.S..;
DELLA SOCIETÀ A.S. MARINA GIOIOSA PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 2 COMMI 3 E 4 C.G.S.. IN ORDINE AGLI ADDEBITI CONTESTATI AL SUO DIRIGENTE CALAUTTI SALVATORE;
DEL SIG. ALFANO ROCCO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.C. COMPRENSORIO AMANTEA, PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 C.G.S.;
DELLA SOCIETÀ A.C. COMPRENSORIO AMANTEA PER RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 2 COMMA 4 C.G.S. IN ORDINE AGLI ADDEBITI CONTESTATI AL SUO PRESIDENTE ALFANO ROCCO.
Con provvedimento del 18/4/2005 il Procuratore Federale deferiva:
1) Pacenza Marco, all’epoca dei fatti Presidente della Sezione A.I.A. di Rossano per violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche con riferimento all’art. 6 dello stesso C.G.S., per avere, nei primi giorni del mese di dicembre del 2004, tenuto la condotta specificata nella parte motiva, in particolare per avere proposto ai dirigenti della società Castrovillari Tricario Fabio e Fiore Gianluca il suo interessamento, dietro il compenso di euro 10.000,00, al fine di alterare i risultati delle gare della società medesima, per farle conseguire una più agevole promozione nella serie superiore;
2) Pacenza Marco e Tornicello Antonio per violazione dei principi di lealtà probità e correttezza sanciti dall’’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere il primo richiesto al secondo ed il secondo per avere rivelato al primo la designazione quale arbitro del Tornicello per la gara Amantea/ Promo Sport del 7.1.2004, prima che la stessa divenisse ufficiale;
3) Tornicello Antonio, arbitro della sez. A.I.A. di Rossano per violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere omesso di riportare nel referto arbitrale riguardante la gara di Marina di Goioiosa Jonica/Roccella del 23.1.2005 la condotta tenuta nei suoi confronti dal dirigente della società ospitante Calautti Salvatore, meglio specificato al capo 4);
4) Calautti Salvatore, Dirigente della Società A.S. Marina di Gioiosa per violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, al termine della gara Marina di Gioiosa Jonica/Roccella del 23.1.2005, offeso ed ingiuriato l’arbitro Tornicello Antonio, profferendo ad alta voce e pubblicamente nei suoi confronti frasi con le quali lo invitava a restituire la tessera e a restituirgli i soldi (mille euro) che aveva dato l’anno scorso sia al Tornicello medesimo che al Pacenza:
5) La società A.S. Marina di Gioiosa per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 2, commi 3 e 4, del Codice di Giustizia Sportiva in ordine agli addebiti contestati al suo dirigente sopra indicato;
6) Alfano Rocco, Presidente della società A.C. Comprensorio Amantea per violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, in data 26.2.2005, reso al Collaboratore dell’Ufficio Indagini dichiarazioni reticenti in ordine al nominativo della persona che lo aveva informato sulla proposta di inter vento illecito for mulata dal Pacenza con riferimento alla gara Amantea/Promo Sport del 7.11.2004, rifiutando di svelarne l’identità;
7) La società A.C. Comprensorio Amantea per responsabilità diretta ai sensi dell’art.
2, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva in ordine agli addebiti contestati al suo Presidente sopra indicato.
A fondamento di tale deferimento la Procura Federale ha posto le risultanze dell’attività svolta dall’Ufficio Indagini ed in specie:
I. REGISTRAZIONE DEL COLLOQUIO FRA PACENZA MARCO, TRICARICO FABIO
e FIORE GIANLUCA
Dagli elementi probatori sopra richiamati e dalle dichiarazioni rese dai protagonisti della vicenda emerge, in modo incontestabile, che il Pacenza, Presidente della Sez. A.I.A di Rossano, ha offerto ai dirigenti del Castrovillari la sua “collaborazione” per consentire una più agevole promozione della categoria superiore della suddetta società.
In particolare, tale aiuto sarebbe dovuto consistere nell’avvicinamento di arbitri e/o di tesserati di squadre avversarie per ottenere arbitraggi favorevoli ed un limitato impegno da parte degli avversari di turno, come emerge dalle circostanziate proposte prospettate dal Pacenza ai suoi interlocutori. Il Pacenza ha addirittura quantificato sotto il profilo economico tale sua opera, richiedendo per il suo interessamento la somma di complessivi euro 10.000,00, di cui 5.000.00 subito e i rimanenti a risultato conseguito.
Gli elementi probatori sopra evidenziati, l’ oggettivo significato delle frasi proferite dal Pacenza nel corso del colloquio registrato e gli ulteriori elementi acquisiti al procedimento, in particolare le dichiarazioni del Tricarico e del Fiore e il comportamento degli stessi, che hanno immediatamente denunciato i fatti al Presidente del Comitato Regionale Calabria, escludono in modo assoluto la verosimiglianza di qualsiasi ricostruzione alternativa dei fatti, in particolare quella prospettata dal Pacenza.
Pertanto, la condotta del Pacenza, come sopra sinteticamente ricostruita, integra senza alcun dubbio la grave violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall’art. 1 C.G.S., anche con riferimento all’art. 6 C.G.S. che sanziona qualsiasi comportamento finalizzato all’alterazione delle gare.
Così delineato il quadro attinente al colloquio in oggetto, va rilevato che nell’ulteriore corso dell’indagine, orientata all’accertamento ed alla puntualizzazione di episodi di illecito sportivo, adombrati nel colloquio ed emergenti da altri spunti investigativi, non è stato possibile acquisire elementi univoci inerenti a specifiche condotte di illecito sportivo, anche con riferimento alla gara Amantea/Promo Sport e alla condotta tenuta dal dirigente della società Marina di Gioiosa, Calautti Salvatore, nei confronti dell’arbitro Tornicello Antonio in occasione della gara disputata dalla predetta società contro il Roccella, come di seguito specificato.
II. GARA AMANTEA PROMO SPORT DEL 7/11/2004
La gara in epigrafe era già stata menzionata dal Pacenza nel corso del colloquio in parola come una delle partite in cui i dirigenti dell’Amantea lo avevano avvicinato per alterare il risultato della gara, con la specificazione che tale “operazione” non era stata conclusa, con il conseguente sospetto da parte dei primi che la squalifica del calciatore-allenatore della loro squadra era stata causata proprio dall’insuccesso di tale iniziativa. Nel
colloquio in esame, però, con riferimento a tale gara, il Pacenza non ha fatto alcun nome dei dirigenti dell’Amantea che avrebbero posto in essere la condotta illecita.
Di contro, il presidente dell’Amantea, Alfano Rocco, con riferimento alla medesima gara, ha dichiarato di essere stato contattato da una persona, di cui non ha voluto fare il nome, che gli aveva detto di essere stato a sua volta contattato dall’arbitro Pacenza, il quale aveva offerto il suo interessamento per agevolare la vittoria dell’Amantea.
Invero, la mancata circostanziazione di entrambe le versioni emergenti dagli atti, la loro incompatibilità, la finalità di millanteria che potrebbe connotare quanto esposto dal Pacenza e la (legittima) finalità difensiva che potrebbe caratterizzare quanto riferito dall’Alfano sono tutti elementi che non consentono di attribuire veridicità all’una piuttosto che all’altra contrapposta ricostruzione dei fatti. D’altra parte, tale complessiva situazione non consente di ritenere integrata nella specie la violazione dell’obbligo di omessa denuncia che, per l’appunto, deve presupporre l’accertamento univoco di una condotta di illecito venuta a conoscenza di un tesserato e non può essere ricostruita, sussidiariamente, quando sussistono ipotesi alternative dei fatti che vedano un soggetto nella veste o di accusato dell’illecito o, viceversa, di autore della condotta omissiva di denuncia.
Pertanto, conclusivamente, l’unico comportamento di rilievo disciplinare appare essere la reticente dichiarazione dell’ Alfano che non ha voluto indicare il nome del soggetto che gli avrebbe riferito dell’”avvicinamento” del Pacenza, impedendo così ulteriori sviluppi investigativi e, in ipotesi, la conferma, sotto il profilo probatorio, della sua versione dei fatti. Sempre con riferimento alla partite de qua, sulla scorta delle dichiarazioni del Presidente del C.R.A. Calabria, Capellupo Filippo, si è accertato che l’arbitro designato per la gara Tornicello Antonio aveva comunicato al Presidente della Sezione di Rossano Pacenza Marco la sua designazione, in violazione delle norme di lealtà, probità e correttezza e
delle direttive impartite nei raduni arbitrali.
III. GARA MARINA DI GIOIOSA JONICA ROCCELLA DEL 23/1/2005
Con riferimento alla gara in oggetto è emerso che, al termine della stessa il dirigente della società Marina di Gioiosa Jonica, Calautti Salvatore, inveì nei confronti dell’arbitro della gara Tornicello Antonio accusandolo di essere un venduto e dicendogli che gli avrebbe dovuto restituire i mille euro che gli aveva dato in altra precedente occasione. Il Calautti nell’occasione aveva aggiunto che analoga somma era stata corrisposta anche al Pacenza.
Il contenuto di tali gravissime accuse, univocamente e concordemente riportate dall’Osservatore Arbitrale Rispoli Antonio, dall’arbitro medesimo e dai suoi assistenti Palamara Bruno e Adamo Antonio, non è stato né confermato né specificato dal Calautti che, anzi ha contestato di avere proferito le frasi riportate.
Da tale complessivo quadro probatorio, che non ha consentito di accertare, in ipotesi, la veridicità delle accuse formulate dal Calautti, emerge, pertanto, quale unico comportamento di rilievo disciplinare, la condotta offensiva ed ingiuriosa tenuta dal prevenuto.
Inoltre, riguardo a tale gara è emerso altresì che l’arbitro Tornicello non riportò nel suo referto arbitrale le frasi in oggetto, condotta omissiva non conforme ai canoni di probità, lealtà a correttezza di cui all’art. 1 C.G.S..
I fatti come sopra succintamente descritti apparivano pertanto integrare grave violazione dei principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva, sanciti dall’art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva addebitabile al Pacanza, al Tornicello, al Calautti ed all’Alfano, ciascuno autore delle rispettive condotte evidenziate ai punti che precedono.
Quanto all’Organo disciplinare competente a giudicare su tali addebiti, va osservato, relativamente al Pacenza ed al Tornicello, che la loro qualifica di Arbitri (che si devono ritenere ricompresi nella categoria dei Dirigenti Federali, o quanto meno assimilati agli stessi) determina ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 29, comma
6 e 31, comma 1, dello Statuto Federale la competenza della Commissione di Appello
Federale.
Inoltre, in considerazione della connessione esistente, sia sotto il profilo probatorio che sotto quello teologico, fra tutte le posizioni sopra esaminate, in applicazione dell’art.
28, comma 7, C.G.S., anche l’Alfano ed il Calautti andavano deferiti innanzi allo stesso
Organo giudicante sopra individuato.
Nei termini assegnati, gli incolpati hanno fatto pervenire memoria difensiva, In sintesi:
Rocco Alfano, in proprio e quale Presidente e legale rappresentante la Società A.C. Comprensorio Amantea, sosteneva come dalla completa estraneità ai fatti di illecito riferiti alla gara Amantea/Promo Sport del 7.11.2004 (riconosciuta dalla stessa Procura Federale) non potesse discendere l’incolpazione così come elevata, anche perché non poteva essere considerato reticente avendo egli rese solo spontanee dichiarazioni e non essendo stato soggetto ad interrogatorio, né in data 26/2/2005 né in altro periodo.
Tornicello Antonio, negando gli addebiti e sostenendo di aver omesso di riportare sul rapporto di gara tutto ciò che era accaduto alla fine della gara Marina di Gioiosa/Roccella del 23.1.2005, in quanto così suggeritogli dal Presidentedel C.R.A.. Calabria Sig. Capellupo Filippo Antonio al quale aveva riferito tutti gli accadimenti verificatisi.
Il Pacenza, chiedeva
In via preliminare:
a) dichiarare la inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità del deferimento della
Procura Federale nei confronti del Pacenza , in quanto non più tesserato per la F.I.G.C.;
b) dichiarare il difetto di competenza della C.A.F. in favore della Commissione Disciplinare per l’inapplicabilità al caso di specie dell’art. 31 comma 1° dello Statuto F.I.G.C. non potendo l’Arbitro essere considerato un Dirigente Federale, e perché, vertendosi in materia di illecito sportivo, deve trovare necessaria ed esclusiva applicazione l’art. 37 comma 1° comma del C.G.S..
nel merito:
c) accertata l’infondatezza degli addebiti ascritti al deferito, prosciogliere il medesimo da qualunque accusa, con precipuo riguardo per la fattispecie di cui all’art. 6 C.G.S,;
d) in via subordinata, limitare l’impianto accusatorio alla sola violazione dell’art. 1 comma
1 C.G.S., con l’irrogazione della sanzione minima all’uopo prevista. Motivi delle decisione
Vanno preliminarmente rigettate le eccezioni preliminari così come proposte.
Infatti, quanto alla richiesta di inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità del deferimento nei confronti del Pacenza in quanto non più tesserato per la F.I.G.C. la stessa va rigettata essendo giurisprudenza consolidata di questa Commissione quella di riconoscere soggetto alle norme (ed alle procedure) proprie della Giustizia Sportiva, cd. principio “perpetratio jurisditionin” coloro i quali, all’epoca dei fatti, avessero la veste di tesserati, e a nulla valendo le dimissioni effettuate dopo l’accadimento dei fatti e prima del procedimento sportivo.
Fermo restando poi che nella fattispecie, non risultassero formalmente idonee le dimissioni presentate dal Pacenza in quanto rimesse ad organo non competente (vedi lettera A.I.A. del 16.5.2005).
Così come competente al giudizio nel caso di specie è la Commissione d’Appello Federale, ai sensi dell’art. 31, 1° comma Statuto F.I.G.C., essendo il Pacenza Presidente di Sezione A.I.A. assimilabile alle funzioni di Dirigente Federale, ex art. 21 e seguenti Regolamento A.I.A..
Di qui, conseguentemente, la “attrazione” e la competenza della C.A.F. per connessione oggettiva e probatoria anche per gli altri soggetti oggi convenuti.
Le risultanze processuali hanno evidenziato, senza dubbio alcuno, la responsabilità di tutti gli odierni prevenuti in ordine alle incolpazioni rispettivamente addebitate.
È infatti emerso:
La trascrizione della registrazione del colloquio intervenuta fra il Pacenza ed i dirigenti della U.S. Castrovillari, (che hanno riconosciuto le “loro voci” nel nastro) avvenuta nei primi giorni di dicembre 2004, non ammette letture diverse da quelle “giustamente” date dall’organo della accusa e possono così sintetizzarsi:
a) Inizialmente il colloquio si svolge tra il Pacenza ed il Tricarico con domande e risposte che non hanno attinenza con l’oggetto delle indagini. In particolare, il Pacenza afferma di essersi recato qualche giorno prima ad Ischia per arbitrare una gara del (campionato di Calcio a 5) e di avere sofferto a bordo dell’aliscafo per il mare agitato.
b) Il Tricarico più volte chiede al Pacenza, in cosa consiste l’operazione da concordare e quanto viene a costare. Il Pacenza, nel dire di volere collaborare con una squadra che dovrà vincere il Campionato (cioè con il Castrovillari che era prima in classifica nel Campionato di Promozione Girone A della Calabria), afferma di essere in grado di poterlo fare in quanto dispone di “qualcuno” presso la Federazione (C.R.A. Calabria) e di potere conoscere in tempo gli arbitri designati. Inoltre, afferma che le partite da comperare dovevano essere scelte e concordate “con voi” (con i Dirigenti del Castrovillari). Per esempio,
“una di queste è la gara con la Luzzese”, essendo la concorrente (in classifica) dell’U.S. Castrovillari. Infine, dice che il Castrovillari con la squadra che si ritrova deve vincere le partite, tuttavia a volte bisogna fermare anche le squadre avversarie.
Nella squadra della Luzzese vi sono due particolari calciatori, basta offrire loro dei soldi e sono capaci di vendersi anche le loro mamme.
c) Il Pacenza, nel dire di non volere fare nomi (degli Arbitri o Calciatori da corrompere), poteva soltanto indicare le operazioni da concordare insieme ed affermare “guarda che per il contatto ci vuole tanto (danaro)”. Nel caso di designazione di un Arbitro di sua conoscenza o che lui lo faceva designare, la gara era sicuramente già vinta.
d) Il Pacenza, inoltre, riferisce che non tutte le settimane era in grado di potere comprare l’Arbitro designato per la gara del Castrovillari, tuttavia era nelle condizioni di potere arrivare a comprare il 50% di essi. Inoltre, le operazioni bisognava fare le anche con altre squadre, cioè compare anche altre gare, ed in questo caso bisognava concordare insieme il prezzo.
e) Il Pacenza afferma che non solo gli Arbitri. Ma ci sono anche degli Allenatori che si vendono le partite, dei quali non fa i nomi. Per certe partite egli è in grado di andare a fare un’operazione, comprando l’Allenatore.
f) Il Pacenza riferisce al Tricarico ed al Fiore che, prima di una gara di Campionato, i Dirigenti della squadra dell’Amantea si erano recati da lui (evidentemente per farlo intervenire a manipolare il risultato della gara stessa), ma lui si era rifiutato di fare l’operazione. Siccome poi durante quella gara, l’Arbitro, per comportamento disdicevole, riprese l’allenatore Angelo Andreoli, che poi fu squalificato (dal Giudice Sportivo) per quattro giornate, gli stessi Dirigenti dell’Amantea erano convinti che fosse stato lui a fare irrogare la predetta squalifica al loro Allenatore.
g) Il Pacenza afferma di disporre di Arbitri suoi, “Che sono operazione mie” ed in particolare di averne quattro “dei miei”. Inoltre, prosegue nell’affermare che quando arbitrava Labonia c’erano due segnalinee della sua Sezione di Rossano che erano “miei”.
h) Il Tricarico dice al Pacenza di trattarlo bene e di indicare il costo dell’operazione, dandogli assicurazione che gli avrebbero consegnato il “tutto” richiesto, con l’intesa però che, fino al termine del Campionato, essi (la sua Società) non avrebbero dovuto avere problemi di alcun genere. Inoltre, il Tricarico chiede al Pacenza di fornigli una garanzia (per l’operazione). Il Pacenza risponde che se esisteva la fiducia in lui, la garanzia si identificava nella sua parola.
i) Il Pacenza prosegue il discorso ed afferma che le operazioni sarebbero state concordate insieme, previ incontri diretti. In anticipo gli dovevano consegnare subito la somma di
5.000,00 Euro ed al fine Campionato altri 5.000,00. Ed inoltre, per la sua collaborazione, ogni volta che si doveva concretizzare un’operazione avrebbero stabilito “il quanto” (la somma). In tal caso, settimana per settimana, bisognava aspettare la designazione degli Arbitri, per valutare a quali Arbitri si poteva “arrivare”, per concretizzare l’operazione, in particolare per le gare prossime contro il Montepaone ed il Praia. Inoltre, il Pacenza afferma che, in caso di designazione dell’Arbitro Tripodi, il figlio del Vice Presidente del CRA Calabria, certamente non avrebbe potuto fare alcuno intervento. Infine, il Pacenza informa i due interlocutori che, subito dopo quell’incontro si doveva recare a Catanzaro per consegnare la somma di 1.000,00 Euro ad una persona, facendo intendere che le somme in danaro che percepisce doveva dividerle con altri, senza specificare con chi.
l) Al termine del colloquio, il Fiore ed il Tricarico chiedono al Pacenza di praticare uno sconto sulle somme richieste per concludere le operazioni. Il Pacenza risponde che la somma da lui richiesta è semplicemente irrisoria.
All’inizio e durante il colloquio, giungono due telefonate sul cellulare del Pacenza Marco, e chiaramente le frasi pronunciate da quest’ultimo sono state registrate e trascritte. Durante la prima telefonata, dal tenore delle parole pronunciate dal Pacenza si capisce chiaramente che l’interlocutore è di Spezzano e conosce molto bene la situazione del calcio Calabrese, infatti, il Pacenza chiede allo stesso di riferigli gli importi pagati per la vendita di un calciatore della Società San Fili e del calciatore Capezzano. Nel corso della seconda telefonata, fatta da tale Faustino, il Pacenza chiede all’interlocutore se si trova in Federazione (presso il CRA Calabria) perché gli dovrà consegnare una cassetta di arance, appena giungerà a Catanzaro. Quindi chiede se sono state fatte le designazioni degli Arbitri per la domenica successiva, dicendo che potevano “uscire” i suoi Arbitri Esposito, Labonia ed era disponibile anche Tornicello.
Al termine della seconda telefonata, il Pacenza, riferendosi all’interlocutore, dice testualmente al Tricarico ed al Fiore: “Questa è una persona che è addetta agli Arbitri. Ancora, non gli hanno passato gli Arbitri di Domenica” e poi, nel prosieguo della conversazione, afferma che Faustino per lui è come un padre (allegato N. 7).
Le testimonianze resa da Antonio Ioele, Gianluca Fiore e Fabio Tricarico, rispettivamente Presidente, Vice Presidente e Dirigente della U.S. Castrovillari Calcio, confermano appieno le risultanze già emerse durante la “registrazione”, di notevole interesse quelle del Fiore e del Tricarico.
Il Fiore dichiarava:
verso la metà del mese di novembre del 2004, il Dirigente Fabio Tricarico lo informò di avere ricevuto una telefonata dal Presidente della Sezione AIA di Rossano, Marco Pacenza, che si era mostrato disposto a dare “una mano” alla loro squadra per farle vincere sicuramente il Campionato. In considerazione di ciò, pregò il Tricarico di fornire al Pacenza il numero del suo telefonino per farsi contattare. Effettivamente, ricevette alcune telefonate da Marco Pacenza, il quale, nel ribadire di essere in grado di aiutare la loro squadra per vincere il Campionato, gli disse che le modalità dell’accordo sarebbero state stabilite in occasione di un incontro diretto, che questi gli propose;
prima di ricevere le telefonate, non aveva mai conosciuto il Pacenza e né era a conoscenza che questi fosse in grado di influire sui risultati delle gare di Campionato e né capace di “manipolare” Arbitri e Calciatori;
pertanto, al fine di smascherare il Pacenza gli fissò un appuntamento, nei primi giorni del dicembre 2004, nei pressi del Sibaris Hotel di Sibari. Concordò quindi con il Fabio Tricarico, di registrare la conversazione per acquisire le prove delle illecite proposte che certamente avrebbe formulato il Presidente della Sezione AIA di Rossano. All’incontro si presentò con Il Tricarico, che, in una tasca della giacca indossava il registratore, che
azionò prima di scendere dall’autovettura. L’iniziativa dell’incontro con il Marco Pacenza e della registrazione della conversazione non era stata portata a conoscenza del Presidente Ioele;
nel corso della conversazione, Marco Pacenza, che si era presentato da solo all’appuntamento, ribadì di essere nelle condizioni di potere “addomesticare” e condizionare il 50% degli Arbitri designati alle gare, facendo intendere inoltre di essere in grado di fare designare Arbitri di sua fiducia, per poterli pilotare e fare vincere sicuramente le gare al Castrovillari;
Marco Pacenza, per l’intera operazione, finalizzata a “Manipolare” gli Arbitri, chiese subito un anticipo di Euro 5.000,00 glieli avrebbero dovuti dare in un secondo tempo. Inoltre precisò che gara per gara avrebbe concordato le somme occorrenti da consegnare ad alcuni calciatori di squadre avversarie che avrebbe potuto “comprare”, per fare perdere le loro rispettive squadre, in occasione delle partite da disputare contro il Castrovillari. In particolare, affermò che era in grado di potere “comperare” due calciatori della Luzzese
(squadra concorrente), facilmente disposti a vendersi le gare, in quanto erano tipi, che per i soldi avrebbero venduto “addirittura le loro madri”.
Nel corso del colloquio, chiese al Pacenza se l’intera operazione veniva a costare Euro
20.000 e se tale somma era sufficiente a pagare gli Arbitri ed i calciatori. Non ricordava però cosa gli rispose in proposito il Pacenza;
Marco Pacenza, durante la conversazione, non fece i nomi del 50% degli Arbitri designati, che era capace di poterli manipolare ed influenzare;
Successivamente, unitamente al Dirigente Verta si portò a Catanzaro presso il C.R. Calabria, ove consegnò al Presidente Prof. Antonio Cosentino la cassetta, contenente la registrazione del colloquio intercorso con il Pacenza. Nella circostanza, il Presidente Cosentino si mostrò stupito del contenuto della registrazione, ma nello stesso tempo per la denuncia dell’illecito, supportato da prove;
Marco Pacenza, al quale non aveva mai riferito che il loro colloquio era stato registrato e né gli aveva detto di avere denunciato il fatto agli Organi della F.I.G.C. nei giorni successivi, aveva continuato a telefonare sia a lui ed al Fabio Tricarico per concordare nuovi appuntamenti e concludere l’operazione. In seguito non si fece più sentire. Il Prof. Cosentino, informato delle continue telefonate ricevute dal Pacenza, gli consigliò di temporeggiare, in attesa dello sviluppo delle indagini affermando che in un secondo tempo avrebbe fatto dimettere o sospeso Marco Pacenza dall’incarico di Presidente della Sezione AIA di Rossano;
Confermava il contenuto della registrazione del colloquio intercorso con il Pacenza, così come era stato trascritto e gli era stato letto, pur avendo notato che nella trascrizione mancavano alcune parole della conversazione, riservandosi di collaborare, per completarle (allegato N. 9).
Il Tricarico Fabio Dirigente dell’ U.S.: Castrovillari, dichiarava che aveva conosciuto da circa un anno, il Presidente della Sezione AIA di Rossano, Marco Pacenza, in occasione di gare di Campionato. In passato non erano intercorsi rapporti di alcun genere con lo stesso. Il Pacenza, dal novembre 2004 incominciò a telefonargli ripetutamente, facendogli capire che avrebbe potuto aiutare la sua Società a vincere il campionato, e quindi gli chiese degli appuntamenti. Allo stesso rispose che non aveva alcun potere per decidere in merito, ma era in grado di farlo il Vice Presidente Gianluca Fiore;
egli ed il Fiore, decisero di accettare l’appuntamento con il Pacenza e registrare la conversazione, per smascherare l’illecito comportamento del Pacenza, che certamente avrebbe fatto delle “avances” durante il colloquio;
nei primi giorni del mese di dicembre del 2004, nell’area antistante dell’Hotel Sibaris di Sibari, egli ed il Fiore si incontrarono con il Pacenza ed effettuarono la registrazione della conversazione con il registratore che custodiva nella tasca della sua giacca; era vero che nell’ambiente calcistico regionale si ventilava correntemente che il Pacenza manipolasse gli Arbitri e decidesse il risultato di gare. Addirittura, fu il Pacenza a fargli capire ciò, nei primi giorni del mese di novembre 2004, mentre occasionalmente assistevano ad una partita di calcio. Nella circostanza questi gli disse di essere in grado di potere manipolare gli Arbitri e qualche calciatore di altre squadre, tuttavia non gli fece capire quali Società aveva aiutato; durante il colloquio, il Pacenza fece intendere che era nelle possibilità di comprare, oltre gli Arbitri, anche Calciatori ed Allenatori, senza fare i nomi, per cui non disse chi erano i due calciatori della Società Luzzese, che per i soldi si vendevano anche le loro madri; in sostanza, il Pacenza (oltre l’anticipo di Euro 5.000,00) chiese per la sua collaborazione a fare vincere il Campionato alla loro squadra la somma di Euro 5.000,00 ed Euro 1.000,00 ogni qualvolta a dirigere la gare vi fosse stato designato un Arbitro di sua fiducia; nei primi giorni successivi il colloquio, il Pacenza telefonò sia a lui che al Fiore, chiedendo di perfezionare l’operazione, ma non vi furono altri contatti diretti con lo stesso. Naturalmente, al Pacenza non venne consegnata alcuna somma; era a conoscenza che l’Allenatore Andreoli è tesserato con l’Amantea, così come era al corrente che a questi fu inflitta una squalifica di quattro giornate. Stante le affermazioni del Pacenza, che si evidenziano nella registrazione, L’Andreoli era convinto che la sua squalifica fosse da attribuire al Pacenza, perché risentito per non avere raggiunto alcuno accordo prima della gara con lui. Comunque non era in grado di dire il tipo dell’operazione concordata; in momenti diversi, effettivamente il Pacenza aveva acquistato presso la sua azienda “Tricarico Gomme” alcuni pneumatici, che aveva regolarmente sempre pagato; non aveva mai conosciuto l’Arbitro Tornicello, per cui non era in grado di riferire nulla sul suo conto.
Il Pacenza di contro, sosteneva dapprima che “l’incontro” era stato una iniziativa del Fiore e di aver effettivamente affermato, a fronte delle insistenze dei dirigenti U.S. Castrovillari, di poter dare una mano alla loro squadra ma al solo scopo di togliersi da quella delicata situazione; in un secondo momento, alla presenza del proprio legale, confermare e rafforzare questa sua tesi facendo anche presente come, proprio prima dell’incontro, il Tricarico lo avesse chiamato in disparte e per invogliarlo maggiormente lo avesse informato che il Fiore, molto danaroso, lo avrebbe lautamente ricompensato se avesse favorito la loro squadra. A sua volta il Tornicello negava ogni propria responsabilità, dichiarando comunque che nell’ambiente il Pacenza era “chiaccherato”, ma da lui mai aveva ricevuto richieste di “accomodamento di partite”. Riferire di non aver riportato nulla di quanto accaduto al termine della partita per “suggerimento” del Presidente CRA Folippo Capellupo. Il Colautti dichiarava a sua volta al termine della gara Marina di Gioiosa J. Roccella del 23/1/2005, l’Arbitro Tornicello della Sezione AIA di Rossano venne contestato da un gruppo di tifosi locali per avere assegnato un calcio di rigore contro, il cui fallo era stato commesso fuori area, ed espulse due calciatori della sua squadra; non ricordava se il predetto Arbitro avesse diretto altre gare alla sua squadra, durante la stagione sportiva precedente, 2003 2004 appena la terna era entrata nel loro spogliatoio, egli, in modo concitato, si era rivolto all’arbitro Tornicello, dicendogli che era un venduto, doveva vergognarsi e consegnare la tessera Federale e nello stesso tempo gli chiedeva quale somma avesse percepito per quella gara: 250 Euro, 500 Euro o 1.000 Euro.
Tenuto conto che il Dirigente Calautti ha negato di avere pronunciato la frase secondo cui avrebbe chiesto all’Arbitro la restituzione del danaro ricevuto da lui l’anno precedente unitamente al Presidente della Sezione AIA di Rossano, Pacenza Marco, allo stesso è stata rivolta una domanda di contestazione, alla quale ha risposto che:
non era vero di avere chiesto all’Arbitro Tornicello la restituzione dei soldi che gli avrebbe dato l’anno precedente. Forse la sua frase era stata interpretata male. Non aveva mai conosciuto il Pacenza Marco e né era a conoscenza che questi fosse stato Presidente della Sezione AIA di Rossano. Era invece vero di avere detto all’Arbitro che si sarebbe recato a Catanzato presso il CRA per contestare il suo operato, ritenuto non giusto, per la gara di quel giorno.
L’ Alfano Rocco, a sua volta, di aver saputo, solo in data 22/1/2005, di indagini sul Pacenza ed il giorno successivo, da un compaesano di cui non intendeva fare il nome, che prima della gara Amantea Promo Sport del 7/11/2004 era stato contattato dal Pacenza il quale, dietro compenso di danaro, si assicurava “l’aiuto” della Amantea suggerendogli di riferire il tutto ai dirigenti la squadra.
Le risultanze processuali, pur a fronte delle “sfrontate” negazioni e/o diverse letture che hanno cercato di dare gli incolpati, non lasciano pertanto dubbi sulla esistenza degli elementi soggettivi ed oggettivi delle infrazioni rispettivamente contestate e ricomprendendo nella violazione di cui all’art. 1.1 C.G.S. la originaria imputazione ascritta al Pacenza e che faceva riferimento anche se genericamente, ad una violazione per illecito sportivo, indimostrata e comunque “abbandonata” dalla stessa Procura federale nelle sue richieste conclusive.
Quanto alle sanzioni appaiono congrue, rispetto alla dinamica dei fatti, al loro perdurare, alla loro effettiva gravità, e che vede coinvolti anche i vertici degli organi che dovrebbero essere di esempio e di controllo delle “regole”, quelle di:
anni 4 di inibizione per il Pacenza, risultante dalle sanzioni di anni 3 e mesi 2 per l’incolpazione sub 1) e di mesi 10 per l’incolpazione sub 2);
mesi 10 di inibizione per il Tornicello,
anni uno di inibizione per il Calautti
anni uno di inibizione per l’Alfano.
Va poi dichiarata la responsabilità oggettiva della Marina Gioiosa e della A.C. Comprensorio Amantea per quanto addebitato ai loro tesserati Calautti e Alfano.
Per questi motivi la C.A.F. dichiara responsabili i deferiti per le violazioni loro ascritte e per l’effetto infligge: al Sig. Pacenza Marco la sanzione dell’inibizione per anni 4; al Sig. Tornicello Antonio la sanzione dell’inibizione per mesi 10; al Sig. Colautti Salvatore la sanzione dell’inibizione per anni 1; all’A.S. Marina di Gioiosa la sanzione dell’ammenda di € 3.000,00; al Sig. Alfano Rocco la sanzione dell’inibizione per anni 1; all’A.C. Comprensorio Amantea la sanzione dell’ammenda di € 3.000,00.
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DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE AI SENSI DELL’ART. 31 COMMA 1 DELLO STATUTO DELLA F.I.G.C.:
DEL SIG. PACENZA MARCO, GIÀ PRESIDENTE DELLA SEZIONE A.I.A. DI ROSSANO, PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 C.G.S.;
DEL SIG. TORNICELLO ANTONIO, ARBITRO DELLA SEZIONE A.I.A. DI ROSSANO, PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 C.G.S.;
DEL SIG. CALAUTTI SALVATORE, DIRIGENTE DELLA SOCIETA A.S. MARINA DI GIOIOSA, PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 C.G.S..;
DELLA SOCIETÀ A.S. MARINA GIOIOSA PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 2 COMMI 3 E 4 C.G.S.. IN ORDINE AGLI ADDEBITI CONTESTATI AL SUO DIRIGENTE CALAUTTI SALVATORE;
DEL SIG. ALFANO ROCCO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.C. COMPRENSORIO AMANTEA, PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 C.G.S.;
DELLA SOCIETÀ A.C. COMPRENSORIO AMANTEA PER RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 2 COMMA 4 C.G.S. IN ORDINE AGLI ADDEBITI CONTESTATI AL SUO PRESIDENTE ALFANO ROCCO."