F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 52/C del 27/06/05 APPELLO BELLANI CITTADELLALBERONE AVVERSO LA DECLARATORIA D’INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO PROPOSTO AVVERSO SANZIONI DIVERSE (Delibera della Commissione Disciplinare presso Comitato Regionale Toscana Com. Uff. n. 52 del 26.5.2005)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 52/C del 27/06/05
APPELLO BELLANI CITTADELLALBERONE AVVERSO LA DECLARATORIA D’INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO PROPOSTO AVVERSO SANZIONI DIVERSE
(Delibera della Commissione Disciplinare presso Comitato Regionale Toscana Com. Uff. n. 52 del 26.5.2005)
La società Bellani Cittadellalberone ha presentato reclamo avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana con la quale era stata affermata la inammissibilità dell’atto di ricorso alla Commissione Disciplinare avverso sanzioni diverse, perché firmato da soggetto non avente la rappresentanza sociale a norma dell’art. 29 C.G.S., e sottoscritto da soggetto non avente cariche sociali che comportano il potere di rappresentanza.
La Commissione d’Appello Federale respinge il ricorso confermando che sono legittimati a porre reclamo per le società solo i soggetti cui è espressamente conferito il potere di rappresentanza e nell’apposito “Foglio di censimento” depositato all’atto dell’iscrizione al Comitato Regionale, nello spazio riservato alla “Delega di rappresentanza” nessun nominativo era stato indicato e pertanto a fronte della inibizione del Presidente Bronzini Massimo, condivisibile è sicuramente la declaratoria di inammissibilità pronunciata dalla Commissione Disciplinare.
Il reclamo va pertanto respinto.
Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dalla Bellani Cittadellalberone di Pisa e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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