F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 52/C del 27/06/05 APPELLO TERNANA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 25.000,00 CON DIFFIDA (Delibera della Commissione Disciplinare presso Lega Nazionale Professionisti Com. Uff. n. 355 del 26.5.2005)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 52/C del 27/06/05 APPELLO TERNANA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 25.000,00 CON DIFFIDA (Delibera della Commissione Disciplinare presso Lega Nazionale Professionisti Com. Uff. n. 355 del 26.5.2005) La Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti, chiamata a decidere sul ricorso avverso il provvedimento del Giudice Sportivo, ha ridotto la sanzione inflitta alla Società Ternana ad € 25.000,00 di ammenda con diffida ritenendo la cifra più congrua, nonostante la notevole gravità dei fatti nonché la rilevante potenzialità lesiva degli oggetti lanciati.(Com. Uff. n. 335 del 26 maggio 2005). La Ternana Calcio ricorreva alla Commissione d’Appello Federale, sottolineando come a fronte della riconosciuta totale assenza di conseguenze lesive nonché quelle della notoria difficoltà dell’opera di prevenzione spettante alle Società in occasione delle gare disputate in trasferta, la Commissione Disciplinare fosse incorsa in una motivazione illogica e contraddittoria tale da determinare una riduzione della sanzione talmente lieve da risultare con conforme e sproporzionata rispetto ad altre situazioni analoghe, sanzionate più lievemente, chiedeva pertanto una riduzione dell’ammenda anche quantificando la sanzione in € 10.000,00. Il ricorso è infondato e va rigettato. Il comportamento tenuto dai sostenitori della Ternana, di indubbia rilevanza disciplinare, va ritenuto di notevole gravità, sia per la protrazione di lanci durante il corso della gara, sia per la grave potenzialità lesiva degli oggetti lanciati (razzi, fumogeni, corpi contundenti vari) contro la tifoseria della società ospitante, sul terreno di giuoco, all’indirizzo dei calciatori avversari e di un assistente dell’arbitro. A fronte di tale oggettiva situazione e quindi alla adeguata motivazione espressa dalla Commissione Disciplinare, congrua e proporzionata appare pertanto la rideterminazione della la sanzione inflitta dalla Commissione Disciplinare. Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla Ternana Calcio S.p.A. di Terni e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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